Cassazione Civile, Ordinanza n. 04353/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (difensori)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 1995/2022, i difensori di alcuni controricorrenti avevano chiesto che, nel capo sulle spese, fosse inserita la distrazione delle spese processuali in loro favore, quali antistatari. Successivamente uno dei due avvocati ha rinunciato al ricorso per correzione di errore materiale, mentre l'altro non ha formalizzato rinuncia. La Corte ha quindi esaminato se l'istanza potesse comunque essere coltivata e, soprattutto, se la mancata statuizione sulla distrazione costituisse un errore materiale emendabile. Il ricorso per correzione è stato trattato come tale ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., con richiamo alla necessità del contraddittorio e alla distinzione tra ricorso di parte e correzione rilevabile d'ufficio. La questione concreta riguardava l'omissione, nel dispositivo della precedente sentenza, della formula di distrazione delle spese pur avendone fatto richiesta i difensori antistatari.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la rinuncia di uno dei difensori non facesse venir meno l'interesse all'emenda del provvedimento, perché l'omissione incideva complessivamente sulla rappresentazione della volontà decisoria della Corte. Ha affermato che, in presenza di contraddittorio ritualmente instaurato, può disporsi la correzione anche se il ricorso per correzione risulti inammissibile o improcedibile, o anche in caso di rinuncia, quando si tratti di eliminare un mero errore materiale o un'omissione che riguarda solo l'esteriorizzazione del comando giudiziale. Nel caso concreto, ha quindi corretto la sentenza n. 1995/2022, integrando il dispositivo con la formula "con distrazione in favore dei difensori antistatari dei detti controricorrenti". Il giudizio si è concluso con accoglimento dell'istanza di correzione e annotazione in cancelleria.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La correzione degli errori materiali o di calcolo deve avvenire mediante ricorso della parte interessata secondo la forma prevista dalla norma generale sulla correzione.
art. 391-bis c.p.c.
La Corte può correggere i propri provvedimenti per errore materiale o di calcolo, su ricorso di parte o anche d'ufficio.
art. 365 c.p.c.
Quando si propone un vero e proprio ricorso per correzione, devono osservarsi le forme proprie del ricorso per cassazione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il ricorso per correzione è improcedibile se non è depositata copia autentica del provvedimento da correggere.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per affermare la necessità del contraddittorio anche nel procedimento di correzione.
art. 288 c.p.c.
È richiamata la disciplina generale della correzione dell'errore materiale come procedimento che richiede contraddittorio.
art. 378 c.p.c.
La richiesta di distrazione era stata ribadita nella memoria depositata nel giudizio definito con la sentenza corretta.
Massime di principio
- L'errore materiale correggibile è solo quello che attiene all'esteriorizzazione del comando giudiziale e non alla formazione del convincimento o alla valutazione degli elementi di causa.
- La Corte di cassazione può correggere d'ufficio i propri provvedimenti anche quando il ricorso per correzione sia inammissibile, improcedibile o sia intervenuta rinuncia, purché sia stato instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'emenda.
- Quando la parte interessata propone un vero e proprio ricorso per correzione di errore materiale, devono osservarsi le forme e gli adempimenti del ricorso per cassazione, compreso il deposito della copia autentica del provvedimento da correggere.
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, ove la richiesta sia stata tempestivamente formulata, integra un'omissione meramente materiale emendabile mediante correzione del provvedimento.
- L'interesse generale alla corrispondenza tra volontà decisoria e sua rappresentazione formale può giustificare la correzione anche in presenza di rinuncia di una delle parti istanti, se l'errore riguarda il contenuto oggettivo del dispositivo.
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