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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12058/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva definito il giudizio con sentenza ex art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa, per un reato non ulteriormente specificato nel testo. Con un unico motivo di ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione, lamentando la mancata disamina da parte del giudice di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la doglianza non era sorretta da interesse processuale, in quanto la censura investiva la dosimetria della pena nel giudizio definito con patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, secondo il costante orientamento richiamato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione con cui il responsabile civile si dolga della dosimetria della pena inflitta all'imputato nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., e non emergendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    il giudizio si è definito con applicazione della pena su richiesta delle parti; nel patteggiamento non è stata ritenuta ammissibile la censura sulla pena nei termini proposti

  • art. 129 c.p.p.

    eventuali motivi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    la difesa lamentava la mancata valutazione di cause di proscioglimento evidenti; la Corte non ha però accolto la censura per difetto di interesse/inammissibilità del ricorso

  • art. 591, comma primo, lett. a) c.p.p.

    ai sensi dell'art. 591, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.

    è stata richiamata quale base normativa dell'inammissibilità per carenza di interesse

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 444 cod. proc. pen.

    con sentenza resa in udienza il 26 giugno 2024 ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    la sentenza di merito era una decisione di patteggiamento, richiamata come contesto processuale della decisione

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale

    richiamata per il presupposto della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura sia priva di concreto interesse processuale.
  • La doglianza che investe esclusivamente la dosimetria della pena nel patteggiamento non è ammissibile ove non si traduca in una censura giuridicamente rilevante e utilmente prospettabile in sede di legittimità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La mancata deduzione o la non decisività della questione relativa ai motivi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non impedisce la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso difetti del necessario interesse

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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