Sentenza n. 2659/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Prefetto di Catania che vietava al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti per carenza dei requisiti di affidabilità nella custodia delle armi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione adottato dopo che un fucile di sua proprietà era stato trovato nella disponibilità del padre convivente, anch’egli titolare di armi e raggiunto da una querela per minacce. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 11 e 43 TULPS, errore sui presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, violazione della proporzionalità e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che i Carabinieri, recatisi nell’abitazione per ritirare le armi del padre dopo la querela, avessero erroneamente ritirato anche il suo fucile, che sarebbe stato correttamente custodito in una cassaforte blindata. In udienza ha inoltre riferito che il procedimento penale a carico del padre era stato archiviato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in complessivi € 1.000 a favore delle amministrazioni resistenti costituite. Ha ritenuto legittima la prognosi prefettizia di inaffidabilità: la circostanza, non contestata, che il padre avesse aperto la cassaforte contenente anche il fucile del ricorrente dimostrava che l’arma era accessibile a un terzo e che la custodia non impediva adeguatamente l’impossessamento o l’uso da parte di altri. La negligenza nella custodia costituisce un elemento oggettivo e specifico sufficiente a fondare il giudizio preventivo di rischio, tanto più considerata la querela per minacce a carico del genitore convivente. La tesi dell’errore dei militari non superava tale dato concreto. Il richiamo alla pronuncia penale della Cassazione è stato ritenuto non pertinente, anche perché non era dimostrata l’identità delle fattispecie e i giudizi penale e amministrativo sono autonomi. L’asserita archiviazione del procedimento penale relativo al padre non incideva sulla ragione autonoma del divieto, fondata sulle carenze di custodia del ricorrente; inoltre, la circostanza non era stata allegata e risultava plausibilmente sopravvenuta.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
Il legislatore nella materia de qua affida all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
L’Autorità di pubblica sicurezza deve svolgere una valutazione prognostica sull’affidabilità del detentore e sul possibile abuso delle armi; si tratta di una valutazione discrezionale preventiva, sindacabile se viziata da irrazionalità o difetto di motivazione.
artt. 20 e 20-bis l. 110/1975
Vanno, altresì, richiamati, con riferimento al caso in esame, gli artt. 20 e 20-bis della legge n. 110/1975, che sanciscono l’obbligo di una custodia diligente delle armi e puniscono l’omessa adozione delle cautele necessarie a impedire l’impossessamento da parte di minori, incapaci o persone inesperte.
La detenzione comporta un obbligo di custodia diligente e di adozione delle cautele idonee a impedire l’accesso di terzi alle armi; la violazione di tale dovere può costituire un indice di inaffidabilità rilevante ai fini del divieto.
art. 699 c.p.
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975.
Il porto d’armi è configurato come deroga a un divieto generale, non come diritto assoluto; la licenza presuppone l’assenza di rischi, anche potenziali, che l’Autorità è tenuta a prevenire.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
Il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110/1975.
La disciplina pone il divieto di detenzione delle armi come regola e ammette l’autorizzazione di polizia in deroga quando sussistano specifiche ragioni e non emergano rischi, neppure potenziali.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria: l’Autorità di pubblica sicurezza può fondare la prognosi di inaffidabilità su fatti oggettivi e specifici, anche privi di rilievo penale, purché la valutazione sia ragionevole e adeguatamente motivata.
- La custodia di un’arma in un luogo accessibile a un terzo, anche se si tratta di una cassaforte, può dimostrare l’inadeguatezza delle cautele quando il terzo è in grado di aprirla e l’arma è nella sua materiale disponibilità; tale circostanza può essere sufficiente a fondare il divieto di detenzione.
- La negligenza nell’adempimento degli obblighi di diligente custodia delle armi è un indice legittimo di possibile abuso e di inaffidabilità del detentore, anche senza accertamento di un uso illecito dell’arma.
- La valutazione amministrativa preventiva sull’affidabilità nella detenzione delle armi è autonoma rispetto all’accertamento penale: l’Autorità può apprezzare diversamente i fatti e l’archiviazione di un procedimento penale relativo a un terzo non elimina una motivazione fondata sulle carenze di custodia imputabili al detentore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1916/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1917/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1919/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1920/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1921/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1184/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →