Cassazione Penale, Sentenza n. 33160/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La ricorrente era stata sottoposta agli arresti domiciliari dal 5 al 27 giugno 2019, in quanto gravemente indiziata, in concorso con altra persona, del reato di rapina aggravata ai danni di una gioielleria. A seguito di una perizia antropometrica che evidenziava l'incompatibilità della ricorrente con gli autori effettivi della rapina, la misura cautelare era stata revocata ed era stato emesso decreto di archiviazione. Dopo un precedente annullamento con rinvio, la Corte di appello accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, liquidando euro 2.594,00 a titolo di indennizzo ed euro 2.000,00 per spese di giudizio. La ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo denunciava la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., sostenendo che l'indennizzo fosse stato determinato mediante il solo calcolo aritmetico, senza considerare il danno reputazionale e familiare, anche in relazione alla presenza di quattro figli, di cui uno in tenera età al momento della detenzione. Con il secondo motivo censurava la liquidazione equitativa delle spese processuali, deducendo che, essendo stata depositata una nota spese dettagliata, il giudice avrebbe dovuto liquidare le singole voci oppure motivarne la riduzione o l'esclusione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo. Quanto all'indennizzo, ha ribadito che la riparazione per ingiusta detenzione non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e deve essere determinata con valutazione equitativa globale, normalmente prendendo come parametro il rapporto tra il tetto massimo previsto dalla legge e il termine massimo della custodia cautelare, senza però applicare il risultato aritmetico in modo automatico. Gli elementi personali, familiari e le eventuali specificità del caso possono giustificare aumenti o riduzioni, ma devono essere allegati in modo preciso e corroborati da elementi concreti. Nel caso esaminato, la deduzione relativa allo strepitus fori era stata formulata genericamente e solo mediante il successivo deposito di materiale giornalistico, senza specificare l'ampiezza della diffusione, l'assertività delle notizie, la durata della detenzione o il nesso con il pregiudizio lamentato. Quanto alle spese, la Corte ha rilevato che, in presenza di una nota dettagliata, il giudice non può limitarsi a una liquidazione globale ed equitativa, ma deve indicare le voci riconosciute oppure motivare l'eliminazione o la riduzione delle singole voci. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui è stata rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la liquidazione deve considerare globalmente le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, fisiche e psichiche della custodia cautelare, nei limiti di legge.
art. 315, comma 2, c.p.p.
Individua il tetto massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione, che non può essere superato dalla valutazione equitativa.
art. 303, comma 4, lett. c), c.p.p.
Fornisce, insieme al tetto massimo dell'art. 315 c.p.p., il parametro per il calcolo aritmetico di base dell'indennizzo.
art. 643 c.p.p.
È richiamato quale criterio sistematico per valorizzare, nella riparazione, le conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà.
art. 110 c.p.
Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata in relazione all'imputazione cautelare originaria.
art. 628, comma 3, c.p.
Norma relativa alla rapina aggravata, contestata quale reato presupposto della misura cautelare.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione ha natura indennitaria e solidaristica, non risarcitoria: essa mira a compensare, entro il limite massimo previsto dalla legge, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, fisiche e psichiche della custodia cautelare ingiustamente subita.
- Il calcolo aritmetico dell'indennizzo per ingiusta detenzione costituisce un parametro di base, ma non esaurisce la valutazione giudiziale: il giudice deve verificare equitativamente le specificità positive o negative del caso concreto e può aumentare o ridurre il risultato aritmetico, senza superare il tetto massimo legale.
- Il danno da strepitus fori è ordinariamente ricompreso nelle conseguenze non patrimoniali della privazione della libertà e non costituisce, di regola, una voce autonoma di danno esistenziale; può assumere rilievo ulteriore solo quando la diffusione della notizia raggiunga un largo pubblico, presenti contenuti assertivi sulla responsabilità penale e, anche in rapporto alla durata della detenzione, induca il pubblico a ritenere effettivo il coinvolgimento dell'interessato.
- Chi chiede una maggiorazione dell'indennizzo per conseguenze personali, familiari o reputazionali deve allegare tali pregiudizi in modo specifico e circostanziato e fornire elementi idonei a dimostrarne il collegamento con la detenzione ingiusta; la mera produzione generica di articoli o immagini non è sufficiente.
- Quando una parte deposita una nota spese dettagliata o indica le singole attività difensive, il giudice non può procedere a una liquidazione globale ed equitativa senza motivazione: deve specificare le voci liquidate oppure spiegare l'eliminazione o la riduzione di quelle richieste, così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità agli atti e alle tariffe.
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