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Sentenza

Sentenza n. 37/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 177/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1738/2023 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 177/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a fruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, nella misura di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali e eventuale maggior somma da rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 2 aprile 2025, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato per eseguire la sentenza. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dei compensi è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il TAR ha utilizzato il rito per imporre all'Amministrazione l'esecuzione della pronuncia del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente il commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione di ottemperanza per l'esecuzione dell'obbligo pecuniario gravante sull'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; tale modalità è stata indicata al commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Individua la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; la sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, vi rinvia per le modalità di attribuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato ha imposto a un'Amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di una prestazione e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine prefissato, verificata la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, conferendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato e fissando il termine per il relativo intervento.
  • Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione di un obbligo pecuniario può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, le funzioni commissariali non comportano la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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