Sentenza n. 182/2026 - Palermo, Sezione 5
PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 26 del Tribunale di Termini Imerese sezione lavoro, emessa in data 19.01.2025 nel procedimento iscritto al n. 2536/2023 RG
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 26/2025, passata in giudicato, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione lavoro, n. 26/2025. La sentenza civile, notificata all'Amministrazione il 23 gennaio 2025 e passata in giudicato, aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, condannando il Ministero all'erogazione di buoni elettronici del valore complessivo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha chiesto l'ordine di ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero, che non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'esecuzione del comando giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire alla docente, mediante accredito o assegnazione sulla Carta elettronica, l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega e senza compenso. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, per ogni giorno di ritardo dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento o, comunque, fino alla scadenza del termine di 60 giorni, decorso il quale interverrà il Commissario. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente l'attuazione mediante giudizio di ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo per procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto presupposto per l'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
È richiamato dal giudicato civile quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute alla docente.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata alla pubblica amministrazione e rimasta ineseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del comando contenuto nel giudicato; in mancanza di elementi idonei, il giudice può ordinare direttamente gli adempimenti necessari all'attuazione della pronuncia.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine ultimativo per adempiere e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile quando l'inadempimento si protrae senza giustificazione e il comando giudiziale non presenta particolare complessità; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e limitata al periodo anteriore all'intervento commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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