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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40132/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2002, emesso per una cessione di merci in evasione. La società contribuente aveva ottenuto ragione in appello davanti alla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto non cumulabili due diversi meccanismi di proroga dei termini di accertamento: da un lato il raddoppio dei termini in presenza di reato, dall'altro la proroga annuale prevista per i soggetti che avevano aderito al condono fiscale del 2002. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 138/2011, in relazione all'art. 43 del D.P.R. 600/1973 e alla L. 289/2002, sostenendo che la proroga annuale per i condonanti si applica anche al termine di accertamento IVA e che il giudice di merito aveva errato nell'escludere la cumulabilità con il raddoppio per reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la proroga di un anno prevista per i soggetti che avevano aderito al condono del 2002 si applica a tutti i termini ordinari di accertamento IVA pendenti al 31 dicembre 2011, compreso quello disciplinato dall'art. 57, comma 3, del D.P.R. 633/1972, e che il giudice d'appello aveva erroneamente escluso la cumulabilità tra tale proroga e il raddoppio dei termini per violazioni penalmente rilevanti. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5-ter, D.L. 13 agosto 2011 n. 138

    "Per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno"

    La proroga annuale si applica ai termini IVA pendenti al 31 dicembre 2011 dei soggetti che hanno aderito al condono del 2002 e riguarda anche il termine ordinario di accertamento previsto in presenza di reato.

  • art. 43, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    È richiamato come norma sul raddoppio dei termini di accertamento, quale disciplina generale dei termini in presenza di reato.

  • art. 57, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Il raddoppio opera sui termini previsti dai commi precedenti; il comma 3 costituisce il termine ordinario di accertamento in presenza di obbligo di denuncia penale, e la proroga annuale ex D.L. 138/2011 si applica anche ad esso.

  • Legge 27 dicembre 2002 n. 289

    Costituisce il condono cui l'adesione del contribuente rileva ai fini della proroga annuale dei termini di accertamento IVA.

  • art. 331 cod. proc. pen.

    Il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Indica i reati tributari che fanno sorgere l'obbligo di denuncia e quindi il presupposto del raddoppio dei termini.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Rilevato il procedimento camerale semplificato per la definizione del ricorso.

  • art. 11, comma 1, disp. prel. cod. civ.

    Richiamato per affermare che la disciplina del 2006 incide solo sui termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore, senza vero effetto retroattivo.

  • art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    Sono i commi cui si riferisce il raddoppio dei termini; i prolungamenti previsti da altre leggi non rientrano nel computo del raddoppio di tali termini.

  • art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 28 dicembre 2015 n. 208

    Le modifiche non incidono sugli avvisi relativi a periodi d'imposta precedenti, per effetto della disciplina transitoria richiamata.

  • art. 2, comma 3, D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128

    Fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento e degli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 37, comma 24, D.L. 4 luglio 2006 n. 223

    Ha modificato i termini di accertamento prevedendo il raddoppio in presenza di seri indizi di reato.

  • art. 37, comma 25, D.L. 4 luglio 2006 n. 223

    Richiamato nel quadro normativo relativo al raddoppio dei termini IVA.

  • art. 37, comma 26, D.L. 4 luglio 2006 n. 223

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità sulla disciplina del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • In materia di accertamento IVA, la proroga speciale prevista da una legge successiva per i soggetti aderenti a un condono si applica ai termini ordinari pendenti alla data indicata dalla norma, anche quando il termine ordinario sia strutturato in un sistema di raddoppio per ipotesi di rilievo penale.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento per reati tributari presuppone l'obbligo di denuncia penale; il contribuente che eccepisce la decadenza dell'ufficio deve contestare la mancanza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non la sussistenza del reato in sé, non giudicabile dal giudice tributario.
  • I prolungamenti di termini previsti da discipline diverse non si sommano automaticamente al raddoppio in modo da superare il limite derivante dalla singola disciplina più favorevole all'amministrazione; occorre evitare che il cumulo produca un'irragionevole dilatazione dei tempi di accertamento.
  • Quando una norma di proroga si riferisce espressamente ai "termini per l'accertamento" pendenti a una certa data, essa incide direttamente su tutti i termini applicabili al caso, compreso quello che opera in presenza di denuncia penale obbligatoria, salvo diversa espressa limitazione legislativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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