Cassazione Penale, Sentenza n. 25322/2022 del 04/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la convalida dell'obbligo di presentarsi presso uffici di polizia (provvedimento del Questore del 3/12/2021 notificato il 9/12/2021) per violazione dell'art. 178 c.p.p.: il GIP convalidò il 11/12/2021 senza indicare l'ora di adozione/deposito, rendendo incerto il rispetto del termine di 48 ore dalla notifica; per Pochì si contestava inoltre che la memoria difensiva depositata il 11/12/2021 alle 18:35 non era stata considerata, avendo il provvedimento di convalida presumibilmente già avuto luogo prima di tale ora. Si deduceva la violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e la nullità del provvedimento per mancato rispetto della disciplina sui termini e sulle formalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, annullando senza rinvio l'ordinanza di convalida del GIP e dichiarando l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, dei provvedimenti del Questore del 3/12/2021. La motivazione è che l'assenza dell'indicazione dell'ora di deposito/convalida rende oggettivamente incerta la tempestività della convalida rispetto al termine di 48 ore previsto dall'art. 6 L. n. 401/1989; in tema di libertà personale, e in presenza di una disciplina formale rigorosa, non è ammesso ricorrere a presunzioni sulla regolarità formale degli atti, sicché la carenza formale determina la nullità per violazione del diritto di difesa.
Norme richiamate
Legge 12 dicembre 1989 n. 401, art. 6
art. 6, comma 2, legge 12 dicembre 1989 n. 401
La convalida del provvedimento impositivo dell'obbligo di presentarsi deve avvenire entro termini certi (48 ore dalla notifica) e la prova della tempestività richiede l'indicazione formale dell'ora di adozione/deposito; l'incertezza sulla tempestività comporta la caducazione della misura.
Codice di procedura penale, art. 178
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La violazione delle formalità e dei termini prescritti per la convalida integra una nullità sanzionata dalla norma, a tutela del diritto di difesa e della libertà personale.
Costituzione, art. 24
Il diritto di difesa costituzionalmente garantito è leso quando procedure e termini previsti per l'adozione e la convalida di misure limitative della libertà personale non sono rispettati in modo tale da assicurare la tempestiva possibilità di difesa.
Massime di principio
- La convalida di misure che limitano la libertà personale (es. obbligo di presentarsi) deve indicare con precisione la data e l'ora di adozione/deposito: l'incertezza temporale sulla tempestività della convalida comporta l'annullamento della misura.
- In materia di misure preventive sportive (legge n. 401/1989), non sono ammesse presunzioni sulla regolarità formale degli atti: il rispetto del termine di 48 ore è requisito essenziale e probatorio.
- La mancata indicazione dell'ora di deposito/convalida può configurare violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e determinare la nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Per la difesa: conservare e richiedere gli attestati di deposito con l'indicazione dell'ora, depositare memorie immediatamente e documentare notifiche per contestare tempestivamente eventuali irregolarità temporali.
- Per le autorità: registrare sempre data e ora di adozione e deposito dei provvedimenti, e verbalizzare tempestivamente ogni atto per evitare il rischio di annullamento per vizi formali.
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