Cassazione Penale, Ordinanza n. 17612/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 1 luglio 2024 deducendo un vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. La censura, però, è stata ritenuta meramente assertiva e priva di una specifica critica alla motivazione della decisione impugnata, la quale aveva valorizzato i plurimi precedenti penali dell'imputato. La Suprema Corte ha quindi rilevato che il motivo non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La mancata concessione delle attenuanti generiche non può essere censurata con motivi generici; il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando questa richiami i precedenti penali dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a evocare un vizio senza formulare una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata, indicando con precisione le ragioni di fatto o di diritto da verificare.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo mediante un effettivo confronto con la motivazione del giudice di merito; non basta una doglianza astratta o riproduttiva della formula di stile del vizio di motivazione.
- La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato costituisce una ragione motivazionale idonea a sorreggere il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se non efficacemente contestata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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