Sentenza n. 3923/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 445/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 3.04.2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata telematicamente al Ministero presso la sede reale e all'indirizzo PEC estratto dal Registro delle P.P.A.A. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 era inutilmente decorso senza adempimento. Il ricorrente ha chiesto anche il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente la domanda di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza civile, la regolare notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inottemperanza del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, riconoscendo e accreditando sulla Carta elettronica del docente la somma di euro 2.000,00 entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché tale posta non era stata riconosciuta nella sentenza civile da eseguire e il giudice dell'ottemperanza non può integrare, con poteri cognitivi, un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario. Il TAR ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con termine di 120 giorni dall'investitura e facoltà di delega. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per spese di lite, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e 114 c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari per assicurare l'attuazione della pronuncia.
art. 14 d.l. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato; la notifica del titolo alla sede dell'amministrazione serve ad attivare il procedimento contabile per l'adempimento spontaneo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'ottemperanza anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, relativamente alle obbligazioni derivanti dal titolo.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico annuale destinato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente mediante la Carta elettronica.
art. 2 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Secondo l'orientamento richiamato dal TAR, il credito per la formazione professionale del docente è previsto al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, anche qualora venga utilizzato nell'anno successivo.
art. 429, comma 3, c.p.c.
Anche ammettendone l'applicabilità ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro, la disposizione non consente al giudice dell'ottemperanza di integrare un giudicato civile che non abbia espressamente riconosciuto gli interessi.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria derivante da un giudicato, quando il titolo esecutivo sia stato regolarmente notificato all'amministrazione debitrice presso la sede reale e il termine sia inutilmente decorso.
- Il giudice dell'ottemperanza può imporre all'amministrazione l'esecuzione della sola statuizione contenuta nel giudicato e non può integrare una sentenza civile passata in giudicato riconoscendo componenti del credito, quali gli interessi, che non siano state oggetto di pronuncia del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non esegue una sentenza civile passata in giudicato che riconosce un beneficio economico, il giudice amministrativo può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
- In sede di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta può prevedere che il commissario, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, utilizzi il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
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