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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19282/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un trasporto marittimo di una partita di perfosfato granulare acquistata in Egitto e caricata su una nave diretta a Ravenna. Dopo un'avaria al motore, la nave fu rimorchiata in un porto siriano e, mesi dopo, demolita in Turchia. L'assicurata aveva prima dichiarato l'abbandono ex art. 541 cod. nav. chiedendo l'indennizzo per perdita totale del carico; respinta tale impostazione nei precedenti gradi, aveva poi riproposto la domanda subordinata di avaria ex art. 543 cod. nav. La Corte d'appello, in sede di rinvio, ha accolto la domanda e condannato l'assicuratrice al pagamento dell'indennizzo pro quota, ritenendo sufficiente, ai fini del diritto all'indennizzo, la mancata consegna del carico a destino e inferendo la perdita della merce dalla demolizione della nave. L'assicuratrice ha quindi ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse dato per provata senza adeguata motivazione la perdita del carico e avesse erroneamente ritenuto non contestata la mancata consegna; 2) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione all'art. 1905 c.c., per aver desunto con presunzioni non adeguate la perdita del carico ed esonerato l'assicurata dall'onere di provarne le sorti; 3) violazione degli artt. 1882 e 1905 c.c., nonché degli artt. 516, 521 e 543 cod. nav. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che mancasse la prova di un sinistro indennizzabile e che la fattispecie fosse stata male sussunta e interpretata sul piano contrattuale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello non fosse apparente né contraddittoria e che fosse corretto il rilievo, ai fini di quel profilo, della mancata contestazione della circostanza che la merce non fosse giunta a destinazione. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo e il terzo motivo, affermando che in tema di assicurazione contro i danni grava sull'assicurato l'onere di provare il verificarsi del rischio coperto e il nesso causale con il danno lamentato. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva illegittimamente tratto dalla demolizione della nave la prova della perdita del carico, senza verificare se fosse stata offerta prova delle sorti della merce e senza accertare se la mancata consegna derivasse da un sinistro indennizzabile oppure dalla scelta dell'assicurata di non sbarcare il carico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza deve esporre la motivazione in modo comprensibile e coerente rispetto alle risultanze di causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può porre a base della decisione i fatti non specificamente contestati, ma la non contestazione deve risultare effettiva e non può essere affermata prescindendo dal reale contraddittorio tra le parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore difforme da quello legale o abbia violato una specifica regola di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo quando gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti; non possono sostituire la prova del fatto costitutivo se questa resta mancante.

  • art. 2697 c.c.

    Nell'assicurazione contro i danni incombe sull'assicurato la prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, cioè del rischio coperto e del danno causato da esso.

  • art. 1905 c.c.

    L'assicuratore è tenuto a indennizzare il danno sofferto dall'assicurato nei limiti del contratto solo se il danno derivi da un sinistro coperto dalla garanzia.

  • art. 1882 c.c.

    È richiamata per ribadire che il contratto di assicurazione presuppone il trasferimento del rischio di un evento futuro e incerto.

  • art. 516 cod. nav.

    È richiamata nel quadro delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione marittima e il presupposto del sinistro indennizzabile.

  • art. 521 cod. nav.

    È richiamata insieme alle norme sull'assicurazione marittima per sostenere che l'indennizzo presuppone un evento dannoso coperto dalla polizza.

  • art. 543 cod. nav.

    Disciplina la domanda di avaria; nel caso concreto la Corte di merito aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'indennizzo, la mancata consegna del carico a destino.

  • art. 541 cod. nav.

    È richiamato per la dichiarazione di abbandono, invocata in via principale dall'assicurata prima della domanda subordinata di avaria.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono richiamati per l'interpretazione del certificato di assicurazione e delle Institute Cargo Clauses A, ma la decisione finale si concentra soprattutto sull'onere probatorio.

Massime di principio

  • Nell'assicurazione contro i danni il diritto all'indennizzo sorge solo se l'assicurato prova il verificarsi di un rischio coperto dalla garanzia e il nesso tra tale rischio e il danno dedotto.
  • La mera inferenza presuntiva da un fatto noto non può sostituire la prova del fatto costitutivo quando quest'ultimo resti non dimostrato e l'onere probatorio gravi sull'assicurato.
  • In sede di legittimità la motivazione è censurabile per nullità solo quando sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente il dissenso sulla valutazione delle prove.
  • Il fatto non contestato può essere posto a base della decisione solo se la non contestazione risulti effettiva rispetto alle allegazioni e al contraddittorio processuale.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello legale o la violazione di una regola legale di valutazione, non il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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