Sentenza del 16/10/2017 n. 2226 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Rimborsi e compensazioni - Eccedenza d'imposta risultante da dichiarazione del sostituto d'imposta non corretta - Possibilità per il sostituito di chiedere il rimborso oltre il termine di presentazione della dichiarazione integrativa da parte del sostituto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il sostituto d'imposta aveva omesso di indicare nel modello 770 alcuni rendimenti già assoggettati a tassazione e non aveva presentato una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo. L'Ufficio aveva quindi riliquidato una maggiore imposta sulle somme percepite dal contribuente. Quest'ultimo aveva chiesto il rimborso, sostenendo che i rendimenti erano già stati tassati. La questione riguardava se il rimborso potesse essere richiesto oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa del sostituto.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata ritenuta tempestiva e fondata. Il termine per la dichiarazione integrativa previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 limita soltanto la possibilità di utilizzare il credito in compensazione, non il diritto di chiederne il rimborso. Poiché il Fondo Pensioni ha dimostrato che i rendimenti erano già stati tassati, è stato riconosciuto il diritto del contribuente alla restituzione della maggiore imposta indebitamente richiesta.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa è rilevante per la possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante.
Il termine per la dichiarazione integrativa non impedisce al contribuente di chiedere il rimborso del credito oltre tale scadenza; preclude soltanto l'utilizzo del credito in compensazione.
Sentenza della Corte di cassazione 17 settembre 2014, n. 19537
Il contribuente è titolare della generale facoltà di emendare errori mediante dichiarazione integrativa... la tempestività dell'istanza di rimborso, ancorché proposta oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo.
La dichiarazione integrativa e l'istanza di rimborso operano su piani distinti: la scadenza dell'integrativa condiziona la compensazione, ma non elimina il diritto al rimborso, purché quest'ultimo sia richiesto entro il relativo termine di decadenza e sia adeguatamente provato.
Massime di principio
- Quando un errore nella dichiarazione del sostituto d'imposta determina un'imposta maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, il contribuente può chiedere il rimborso anche se il sostituto non ha presentato tempestivamente una dichiarazione integrativa.
- Il termine per la dichiarazione integrativa deve essere distinto dal termine per l'istanza di rimborso: il primo riguarda principalmente la possibilità di compensare il credito, mentre il secondo segue la propria disciplina e i propri termini di decadenza.
- La richiesta di rimborso deve essere supportata da documentazione idonea a dimostrare l'errore dichiarativo e l'eventuale doppia imposizione, come certificazioni del sostituto, prospetti di calcolo e prova dell'imposta già versata.
- Il fatto che l'errore sia imputabile al sostituto d'imposta non priva il contribuente del diritto di ottenere la restituzione dell'imposta non dovuta.
- La tutela del rimborso non consente automaticamente la compensazione oltre i termini: se il termine per la dichiarazione integrativa è scaduto, la pretesa deve essere fatta valere mediante rimborso, nel rispetto dei termini applicabili.
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