Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/04/2019 n. 10667 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.B. aveva impugnato l'avviso di mora notificatogli quale coobbligato solidale, sostenendo che non gli fosse stata notificata la cartella di pagamento intestata all'obbligata principale S.M.R., che il credito erariale fosse prescritto e che l'atto fosse carente di motivazione. La C.T.P. aveva accolto il ricorso e la C.T.R. aveva confermato la decisione in sede di rinvio. L'Agenzia ha impugnato tale pronuncia sostenendo che, per i ruoli formati anteriormente al 1° luglio 1999, si applicava la disciplina previgente, secondo cui al coobbligato non doveva essere notificata una nuova cartella, ma l'avviso di mora prima dell'esecuzione. Ha inoltre dedotto che gli atti interruttivi compiuti nei confronti dell'obbligata principale producevano effetti anche nei confronti del coobbligato solidale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della C.T.R. nella parte in cui aveva considerato nullo l'avviso di mora per la mancata previa notifica della cartella al coobbligato. Poiché il ruolo era anteriore al 1° luglio 1999, si applicava la disciplina transitoria e non era necessaria la notifica di una nuova cartella o dell'intimazione prevista dalla disciplina successiva. La Corte ha inoltre affermato che la notifica della cartella e gli atti esecutivi compiuti nei confronti di un debitore solidale interrompono automaticamente la prescrizione anche nei confronti degli altri coobbligati, senza necessità che questi ne abbiano conoscenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 11, comma 1, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202

    "Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento (...) la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario (...) a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido (...) il concessionario (...) invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella (...) prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora"

    Per i ruoli soggetti a questa disciplina, la cartella poteva essere notificata soltanto al primo intestatario, mentre al coobbligato doveva essere inviata una comunicazione informativa e, prima dell'esecuzione nei suoi confronti, l'avviso di mora.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 46, comma 4, nel testo previgente al 1° luglio 1999

    "La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti"

    Per i ruoli anteriori alla riforma del 1999, l'avviso di mora notificato al coobbligato prima dell'esecuzione era l'atto richiesto; non occorreva notificare anche una nuova cartella di pagamento.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36

    "Ai ruoli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano (...) gli articoli (...) nel testo vigente prima di tale data"

    La disciplina applicabile dipende dalla data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Per i ruoli anteriori al 1° luglio 1999 continua ad applicarsi la normativa precedente, anche se l'avviso di mora è stato emesso successivamente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50

    "Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (...) Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso"

    La disciplina dell'art. 50, nella formulazione successiva al 1999, non era applicabile ai ruoli anteriori al 1° luglio 1999; pertanto la C.T.R. non poteva utilizzarla per pretendere la previa notifica della cartella al coobbligato.

  • Codice civile, art. 1310, comma 1

    "Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido (...) hanno effetto riguardo agli altri debitori"

    Nel rapporto solidale, l'atto interruttivo compiuto nei confronti di un debitore produce effetti anche verso gli altri. Il principio è applicabile anche alle obbligazioni tributarie.

  • Codice civile, art. 2943

    La norma disciplina gli atti idonei a interrompere la prescrizione; nel caso esaminato, la notificazione della cartella e gli atti di esecuzione sono stati considerati atti interruttivi.

  • Codice civile, art. 2953

    Quando il diritto è accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale. Nel caso concreto, il termine decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza del 28 luglio 1992.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La disposizione processuale richiamata consentiva di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di riscossione tributaria occorre individuare la disciplina applicabile in base alla data di formazione o esecutività del ruolo, non soltanto alla data di notifica dell'avviso di mora.
  • Per i ruoli anteriori al 1° luglio 1999, al coobbligato solidale non doveva necessariamente essere notificata una nuova cartella: era sufficiente la comunicazione prevista dalla disciplina allora vigente e la notifica dell'avviso di mora prima dell'esecuzione nei suoi confronti.
  • Nelle obbligazioni tributarie solidali, la notifica della cartella o il compimento di atti esecutivi verso uno dei coobbligati può interrompere la prescrizione anche verso gli altri, indipendentemente dalla loro effettiva conoscenza dell'atto.
  • Il passaggio in giudicato di una sentenza che accerta il credito può trasformare il termine prescrizionale in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.; gli atti successivi devono essere valutati per verificare eventuali ulteriori interruzioni.
  • In sede di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o contestazioni non formulate nei precedenti gradi di giudizio.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente ogni aspetto della controversia: il giudice di rinvio deve riesaminare i profili ancora rilevanti secondo i principi indicati dalla Corte e provvedere anche sulle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.