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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10749/2022 del 25/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla confisca di somme e beni sequestrati (somme di denaro, carte di debito/prepagate, agenda, libretto postale, telefoni cellulari con SIM, mazza da baseball ecc.). Denunciata violazione di legge (art. 240 cod. pen. e art. 444 cod. proc. pen.), difetto di motivazione e mancata correlazione tra i beni confiscati e i delitti contestati; le parti non avrebbero concordato la confisca al momento dell'accordo; le somme indicate come profitto del reato erano state quasi interamente restituite dal Tribunale del riesame, senza che la sentenza fornisse un adeguato nesso probatorio tra reato e beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla confisca dei beni e delle somme in sequestro, per mancata e insufficiente motivazione. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca degli oggetti diversi dallo stupefacente e ha disposto il rinvio al Tribunale di Potenza per nuovo esame sulla confisca. Sono stati invece dichiarati irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata e la confisca dello stupefacente, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento: la sentenza di patteggiamento è stata emessa ai sensi di tale articolo; la Corte verifica che la motivazione della misura di sicurezza (confisca) sia adeguata.

  • art. 73, comma 1-bis T.U. stupefacenti

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui l'imputato è stato condannato; costituisce il fondamento della responsabilità penale accertata con patteggiamento.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma relativa al rapporto tra reato e confisca: la Corte rileva che la confisca richiede motivazione che colleghi i beni al reato, ai sensi di questa disposizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti della motivazione richiesti nel ricorso e per i limiti procedurali nell'esposizione dei motivi.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento: se la misura è stata oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è ammesso nei soli limiti previsti; altrimenti è possibile ricorrere per vizio di motivazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Corte applica il controllo di motivazione per la confisca non adeguatamente motivata.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamata in relazione al diritto al giusto processo e alla rilevanza dell'illegalità della misura di sicurezza (confisca) come vizio di legge.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità e della pena concordata nel patteggiamento; la Corte dichiara irrevocabili accertamento e pena e la confisca dello stupefacente.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, la confisca di beni deve essere adeguatamente motivata e collegata al reato: l'assenza di motivazione specifica può determinare l'annullamento della confisca in sede di cassazione.
  • Se la confisca non è stata oggetto di accordo tra le parti, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; anche quando la confisca fosse parte dell'accordo, i limiti di impugnabilità sono regolati dall'art. 448, comma 2-bis.
  • La semplice affermazione che somme costituiscono 'profitto del reato' o che oggetti sono 'utilizzati per commettere il reato' non basta: è necessario un concreto e motivato nesso probatorio tra i beni e l'illecito.
  • L'accertamento di responsabilità e la pena risultanti dal patteggiamento sono, in linea di principio, irrevocabili (art. 624, comma 2 c.p.p.); contestazioni consentite riguardano soprattutto vizi di motivazione su misure accessorie o di sicurezza come la confisca.
  • Se in sede di riesame o di altro procedimento le somme sequestrate sono state restituite, ciò può rafforzare la doglianza difensiva sulla mancanza di nesso tra beni e reato e giustificare la richiesta di annullamento della confisca.

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