Sentenza n. 4388/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dall'Amministrazione competente nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento n. 42457del titolo conseguito in ROMANIA, finalizzato all'insegnamento nella scuola di istruzione secondaria di II grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania, finalizzato all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inerzia dell'Amministrazione competente sull'istanza di riconoscimento del titolo estero. Il ricorso deduce la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, poiché era decorso inutilmente il termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 e la ricorrente era titolare di una situazione giuridica legittimante a ottenere una decisione. Il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio rilevante: l'esistenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata e la scadenza del termine procedimentale. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione deve concludere il procedimento anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità, poiché non può restare inerte e deve assicurare correttezza, buon andamento e trasparenza. Il Ministero è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
Il decorso del termine procedimentale, in presenza di un obbligo di provvedere su un'istanza privata, consente di accertare il silenzio-inadempimento; l'Amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo la palese pretestuosità.
Massime di principio
- La sussistenza del silenzio-inadempimento richiede un obbligo dell'Amministrazione di provvedere su un'istanza privata e l'inutile scadenza del termine procedimentale.
- L'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità.
- Accertata l'inerzia, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Come è indicizzato
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