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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46563/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 648 c.p., deducendo: (1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. per aver riformato l'assoluzione senza rinnovare le prove dichiarative ritenute rilevanti in primo grado (in particolare le deposizioni e la documentazione che attestavano la commercializzazione dei prodotti già dal 2011, precedente alla registrazione del marchio contestato); (2) difetto della motivazione "rafforzata" del giudice d'appello, per non aver adeguatamente confutato l'argomentazione probatoria del Tribunale che escludeva un preuso tutelato e l'esistenza del dolo in ordine alla provenienza illecita dei beni; (3) contraddittorietà e omissione di valutazione rispetto alla pregnanza delle fatture e delle testimonianze che attestavano la messa in vendita di calzature analoghe sin dal 2012, che avrebbero dovuto escludere la consapevolezza dell'imputato circa la simulazione del marchio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello potesse legittimamente riformare l'assoluzione senza rinnovare le prove orali, perché la riforma non è derivata da una autonoma e difforme valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali ma da una diversa ponderazione complessiva del compendio probatorio già acquisito; ha confermato che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria sussiste solo quando l'overturning si fondi su una rivalutazione autonoma e decisiva delle prove orali. Quanto alla motivazione d'appello, la Cassazione ha ritenuto adeguata la confutazione funditus del percorso argomentativo del Tribunale, richiamando la pregnanza probatoria della condotta commerciale professionale e pluriennale dell'imputato, la vendita di prodotti in piccole quantità a prezzi molto ridotti e la riconoscibilità dell'imitazione servile del marchio, elementi idonei a provare la consapevolezza dell'illecita apposizione del marchio. Di conseguenza, la condanna per il reato contestato è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    L'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello, quando la sentenza assolutoria viene ribaltata, sussiste solo se la riforma si fonda su una autonoma e difforme valutazione delle prove dichiarative; se invece la Corte d'appello opera una diversa ponderazione complessiva del materiale probatorio senza valorizzare in modo autonomo le dichiarazioni, la rinnovazione non è necessaria.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata quale fattispecie penale contestata all'imputato; la sentenza conferma che, alla luce della valutazione di merito, gli elementi probatori sono idonei a integrare la responsabilità per il reato contestato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 7379 del 21/11/2023 (citata)

    Richiamata per il principio secondo cui l'obbligo di rinnovazione probatoria in appello è limitato ai casi in cui la riforma assolutoria venga motivata attraverso una diversa e autonoma valorizzazione delle prove orali.

Massime di principio

  • La Corte d'appello può riformare un'assoluzione senza rinnovare tutte le prove orali se la riforma deriva da una diversa ponderazione complessiva del compendio probatorio e non da una rivalutazione autonoma e decisiva delle singole dichiarazioni testimoniali.
  • Se l'assoluzione di primo grado si fondava essenzialmente su un dato probatorio particolare (es. testimonianze o fatture), il ricorrente deve dimostrare che l'appello ha valorizzato diversamente proprio quel dato in modo autonomo per imporre la rinnovazione dell'istruttoria.
  • La motivazione d'appello che illustra in modo consequenziale le ragioni per cui il comportamento imprenditoriale pluriennale, la vendita in piccole quantità e il prezzo molto ridotto rendono probabile la consapevolezza dell'illecito è idonea a confutare la decisione assolutoria del Tribunale.
  • Nelle controversie su presunte contraffazioni o simulazioni di marchio, la prova della continuità commerciale, delle modalità di vendita e dei prezzi può costituire elemento indiziario forte della conoscenza e della volontà dell'imputato.
  • In cassazione il rimedio principale del ricorrente è dimostrare vizi di motivazione formale o violazioni di legge; contestare soltanto la valutazione di merito, senza evidenziare errori normativi o logici specifici, è normalmente insufficiente per ottenere l'annullamento.
  • Chi impugna deve indicare con precisione quali passaggi argomentativi della sentenza di appello sarebbero carenti rispetto al "confronto rafforzato" richiesto quando si riforma un'assoluzione; altrimenti la censura di 'mancata motivazione' è spesso rigettata.

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