Cassazione Civile, Ordinanza n. 30864/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia trae origine da una convenzione stipulata nel 2002 tra un comune e una società sportiva dilettantistica per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto natatorio comunale, con attribuzione anche di un diritto di superficie. Il comune notificava alla società avvisi di accertamento ICI per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011. La società impugnava gli atti e in primo grado otteneva l'annullamento degli avvisi; in appello, però, la CTR riteneva dovuta l'ICI dalla società. In cassazione la società denunciava: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, sostenendo che la CTR non avesse spiegato perché la convenzione integrasse un diritto di superficie ex art. 952 c.c.; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere la CTR erroneamente qualificato il rapporto come attribuzione di un diritto reale di superficie e quindi come proprietà dell'impianto, con conseguente applicazione dell'ICI; 3) omesso esame di fatti decisivi e insufficiente motivazione, per non avere scrutinato le clausole della convenzione che, secondo la ricorrente, denotavano un mero diritto obbligatorio e non reale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione, rilevando che la sentenza d'appello, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico seguito, fondato sul tenore letterale della convenzione e su risultanze catastali e contabili. Ha poi disatteso il secondo motivo, correggendo in parte la motivazione della CTR: dopo la modifica normativa introdotta dall'art. 18 della L. n. 388 del 2000, che ha aggiunto all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 il principio secondo cui, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell'ICI è il concessionario, la questione della natura reale o obbligatoria della concessione è divenuta irrilevante per le annualità in contestazione. Pertanto il concessionario era tenuto ex lege al pagamento dell'imposta, sia sostanzialmente sia formalmente. Il terzo motivo è stato assorbito. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Sono stati evocati i diversi vizi deducibili in cassazione: nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
È stata richiamata quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il requisito motivazionale fosse soddisfatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione non è nulla se, pur sintetica, rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 1362 c.c.
È stato invocato come canone di interpretazione contrattuale, ma il motivo è stato disatteso perché la questione decisiva era superata dalla disciplina fiscale sopravvenuta.
art. 1363 c.c.
È stato invocato come canone di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali, ma senza incidere sull'esito della lite.
art. 952 c.c.
Il diritto di superficie era richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura reale del rapporto, ma la Corte ha affermato che, per l'ICI sulle concessioni demaniali, tale qualificazione è divenuta irrilevante.
art. 18, L. n. 388 del 2000
Ha esteso la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali, rendendo irrilevante distinguere tra concessioni ad effetti reali e obbligatori.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992
Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario
La norma, come modificata, individua direttamente nel concessionario il soggetto passivo dell'ICI per le concessioni su aree demaniali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica se il ragionamento del giudice è percepibile.
- In tema di ICI sulle concessioni di aree demaniali, dopo la modifica dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 introdotta dall'art. 18 della L. n. 388 del 2000, il concessionario è soggetto passivo dell'imposta per legge, sicché non è più necessario indagare se la concessione attribuisca un diritto reale di superficie o un mero diritto obbligatorio.
- Quando una norma tributaria individua espressamente il soggetto passivo d'imposta, la qualificazione civilistica del rapporto concessorio può divenire irrilevante ai fini impositivi per le annualità cui la disciplina sopravvenuta si applica.
- Se il motivo di ricorso deduce un vizio di motivazione, esso è assorbito o comunque privo di decisività quando la questione di diritto risulta risolta sulla base di una disciplina normativa che rende superflua l'indagine fattuale prospettata dalla parte.
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