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Sentenza

Sentenza n. 1217/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto ministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: - decreto ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - accordo del 7 novembre 2019 con il quale vengono individuati i tetti di spesa di ogni singola Regione per gli anni 2015-2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biomedical Service S.r.l. il 24/1/2023: Per l'annullamento del decreto ministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: - decreto ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - accordo del 7 novembre 2019 con il quale vengono individuati i tetti di spesa di ogni singola Regione per gli anni 2015-2018. E per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti successivi atti: - Determinazione DPF/121 del 13.12.2022 del Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo, pubblicata sul BURA Speciale n. 177 del 14.12.2022, e relativi allegati; - atto del Dirigente Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna, pubblicato sul sito ufficiale in data 13.12.2022, e relativi allegati; - Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.220 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e relativi allegati; - Decreto n. 18311 del 14.12.2022 della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e relativi allegati; - Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche e relativi allegati; - Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della Regione Piemonte e relativi allegati; - Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e successivo Decreto della Direttrice di Dipartimento n. 24408/20222 della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati; - Determinazione del Dirigente n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento e relativi allegati; - Determinazione del Direttore Dipartimento Promozione Della Salute E Del Benessere Animale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 15.12.2022 e relativi allegati; - Determinazione n. 1356, prot. 26987, del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna e relativi allegati; - Decreto Regionale n. 24681 del 14.12.2022, pubblicato nella medesima data sulla banca data degli atti amministrativi regionali, della Regione Toscana e relativi allegati; - Decreto del Direttore generale Area Sanità e Sociale n. 172 del 13.12.2022 pubblicato nel BUR n. 151 del 14.12.2022, della Regione Veneto e relativi allegati; - Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria e relativi allegati; - Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 del 14.12.2022, prot. N. 2022-1500969 della Regione Liguria e relativi allegati; - DA n. 1247/2022 del 13.12.2022, adottato dall'Assessorato della salute- Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia e relativi allegati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. il 26\3\2025 : per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24.1.2025, nonché della quota di ripiano attribuita dalla Regione Emilia-Romagna alla Biomedical Service S.r.l. ai sensi dell’art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di € 5.624,79; - della nota prot. n. 24/01/2025.0073840.U della Regione Emilia-Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 24.1.2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018” con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla Biomedical Service S.r.l. la ridefinizione delle quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. - del Decreto n. 1249 del 19 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Regione Liguria recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2022 e 2023. Quantificazione del fatturato complessivo e individuazione delle aziende fornitrici” e dei relativi allegati, segnatamente, degli allegati n. 1 e 2 recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei relativi fatturati complessivi per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, segnatamente, del fatturato complessivo della Biomedical Service S.r.l., così come individuato dalla Regione Liguria, pari all’importo di € 21.988,06; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di approfondimento e verifiche delle Aziende sanitarie SSR; nonché quali atti presupposti, degli atti già impugnati con il ricorso principale ed in specie del decreto ministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: - decreto ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - accordo del 7 novembre 2019 con il quale vengono individuati i tetti di spesa di ogni singola Regione per gli anni 2015-2018. nonché degli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13.1.2023, anche ove da intendersi come confermati, ed in specie - Determinazione DPF/121 del 13.12.2022 del Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo, pubblicata sul BURA Speciale n. 177 del 14.12.2022, e relativi allegati; - atto del Dirigente Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia-Romagna, pubblicato sul sito ufficiale in data 13.12.2022, e relativi allegati; - Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.220 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e relativi allegati; - Decreto n. 18311 del 14.12.2022 della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e relativi allegati; - Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche e relativi allegati; - Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della Regione Piemonte e relativi allegati; - Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e successivo Decreto della Direttrice di Dipartimento n. 24408/20222 della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati; - Determinazione del Dirigente n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento e relativi allegati; - Determinazione del Direttore Dipartimento Promozione Della Salute E Del Benessere Animale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 15.12.2022 e relativi allegati; - Determinazione n. 1356, prot. 26987, del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna e relativi allegati; - Decreto Regionale n. 24681 del 14.12.2022, pubblicato nella medesima data sulla banca data degli atti amministrativi regionali, della Regione Toscana e relativi allegati; - Decreto del Direttore generale Area Sanità e Sociale n. 172 del 13.12.2022 pubblicato nel BUR n. 151 del 14.12.2022, della Regione Veneto e relativi allegati; - Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria e relativi allegati; - Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 del 14.12.2022, prot. N. 2022-1500969 della Regione Liguria e relativi allegati; - DA n. 1247/2022 del 13.12.2022, adottato dall’Assessorato della salute Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia e relativi allegati.

Giustizia amministrativa202214783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, atti presupposti e successivi provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, inclusi gli atti di rideterminazione delle quote

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo del 7 novembre 2019 e, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Ha dedotto, in via pregiudiziale, la violazione degli artt. 3, 23, 42 e 53 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Nel merito ha contestato l'applicazione retroattiva del sistema di payback, l'insufficienza dei contenuti degli atti e le modalità di calcolo dell'IVA. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato, tra l'altro, la rideterminazione della quota di ripiano attribuita dalla Regione Emilia-Romagna per gli anni 2015-2018 e un successivo decreto della Regione Liguria relativo agli anni 2022 e 2023.

La decisione

Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che non ne ricorressero i presupposti. Ha tuttavia rilevato che il pagamento, da parte delle aziende, della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e la richiesta della ricorrente consentivano di inferire oggettivamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative a tali obblighi; l'accertamento del versamento determina la cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato avviso alle parti, in udienza, della possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l'obbligazione sostanziale controversa e rende non più utile una pronuncia di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa e il venir meno dell'oggetto della controversia, mentre la seconda ricorre quando, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, non permane un interesse concreto e attuale alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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