Sentenza n. 1217/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto ministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: - decreto ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - accordo del 7 novembre 2019 con il quale vengono individuati i tetti di spesa di ogni singola Regione per gli anni 2015-2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biomedical Service S.r.l. il 24/1/2023: Per l'annullamento del decreto ministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: - decreto ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - accordo del 7 novembre 2019 con il quale vengono individuati i tetti di spesa di ogni singola Regione per gli anni 2015-2018. E per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti successivi atti: - Determinazione DPF/121 del 13.12.2022 del Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo, pubblicata sul BURA Speciale n. 177 del 14.12.2022, e relativi allegati; - atto del Dirigente Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna, pubblicato sul sito ufficiale in data 13.12.2022, e relativi allegati; - Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.220 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e relativi allegati; - Decreto n. 18311 del 14.12.2022 della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e relativi allegati; - Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche e relativi allegati; - Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della Regione Piemonte e relativi allegati; - Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e successivo Decreto della Direttrice di Dipartimento n. 24408/20222 della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati; - Determinazione del Dirigente n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento e relativi allegati; - Determinazione del Direttore Dipartimento Promozione Della Salute E Del Benessere Animale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 15.12.2022 e relativi allegati; - Determinazione n. 1356, prot. 26987, del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna e relativi allegati; - Decreto Regionale n. 24681 del 14.12.2022, pubblicato nella medesima data sulla banca data degli atti amministrativi regionali, della Regione Toscana e relativi allegati; - Decreto del Direttore generale Area Sanità e Sociale n. 172 del 13.12.2022 pubblicato nel BUR n. 151 del 14.12.2022, della Regione Veneto e relativi allegati; - Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria e relativi allegati; - Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 del 14.12.2022, prot. N. 2022-1500969 della Regione Liguria e relativi allegati; - DA n. 1247/2022 del 13.12.2022, adottato dall'Assessorato della salute- Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia e relativi allegati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BIOMEDICAL SERVICE S.R.L. il 26\3\2025 : per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24.1.2025, nonché della quota di ripiano attribuita dalla Regione Emilia-Romagna alla Biomedical Service S.r.l. ai sensi dell’art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di € 5.624,79; - della nota prot. n. 24/01/2025.0073840.U della Regione Emilia-Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 24.1.2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018” con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla Biomedical Service S.r.l. la ridefinizione delle quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. - del Decreto n. 1249 del 19 febbraio 2025 a firma del Direttore Generale della Regione Liguria recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2022 e 2023. Quantificazione del fatturato complessivo e individuazione delle aziende fornitrici” e dei relativi allegati, segnatamente, degli allegati n. 1 e 2 recante gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici e dei relativi fatturati complessivi per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e, segnatamente, del fatturato complessivo della Biomedical Service S.r.l., così come individuato dalla Regione Liguria, pari all’importo di € 21.988,06; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e gli atti di approfondimento e verifiche delle Aziende sanitarie SSR; nonché quali atti presupposti, degli atti già impugnati con il ricorso principale ed in specie del decreto ministeriale del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dei seguenti ulteriori atti: - decreto ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; - accordo del 7 novembre 2019 con il quale vengono individuati i tetti di spesa di ogni singola Regione per gli anni 2015-2018. nonché degli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13.1.2023, anche ove da intendersi come confermati, ed in specie - Determinazione DPF/121 del 13.12.2022 del Dipartimento della Sanità della Regione Abruzzo, pubblicata sul BURA Speciale n. 177 del 14.12.2022, e relativi allegati; - atto del Dirigente Determinazione n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia-Romagna, pubblicato sul sito ufficiale in data 13.12.2022, e relativi allegati; - Decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.220 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e relativi allegati; - Decreto n. 18311 del 14.12.2022 della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia e relativi allegati; - Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022 della Regione Marche e relativi allegati; - Determinazione Dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 della Regione Piemonte e relativi allegati; - Determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e successivo Decreto della Direttrice di Dipartimento n. 24408/20222 della Provincia Autonoma di Bolzano con relativi allegati; - Determinazione del Dirigente n. 2022-D337-00238 del 14.12.2022 della Provincia Autonoma di Trento e relativi allegati; - Determinazione del Direttore Dipartimento Promozione Della Salute E Del Benessere Animale n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 del 15.12.2022 e relativi allegati; - Determinazione n. 1356, prot. 26987, del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna e relativi allegati; - Decreto Regionale n. 24681 del 14.12.2022, pubblicato nella medesima data sulla banca data degli atti amministrativi regionali, della Regione Toscana e relativi allegati; - Decreto del Direttore generale Area Sanità e Sociale n. 172 del 13.12.2022 pubblicato nel BUR n. 151 del 14.12.2022, della Regione Veneto e relativi allegati; - Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14.12.2022 della Regione Umbria e relativi allegati; - Decreto del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali n. 7967/2022 del 14.12.2022, prot. N. 2022-1500969 della Regione Liguria e relativi allegati; - DA n. 1247/2022 del 13.12.2022, adottato dall’Assessorato della salute Dipartimento Pianificazione Strategica della Regione Sicilia e relativi allegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sul superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, atti presupposti e successivi provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, inclusi gli atti di rideterminazione delle quote
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo del 7 novembre 2019 e, con motivi aggiunti, i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Ha dedotto, in via pregiudiziale, la violazione degli artt. 3, 23, 42 e 53 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. Nel merito ha contestato l'applicazione retroattiva del sistema di payback, l'insufficienza dei contenuti degli atti e le modalità di calcolo dell'IVA. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato, tra l'altro, la rideterminazione della quota di ripiano attribuita dalla Regione Emilia-Romagna per gli anni 2015-2018 e un successivo decreto della Regione Liguria relativo agli anni 2022 e 2023.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che non ne ricorressero i presupposti. Ha tuttavia rilevato che il pagamento, da parte delle aziende, della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e la richiesta della ricorrente consentivano di inferire oggettivamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati improcedibili ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione delle aziende per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali relative a tali obblighi; l'accertamento del versamento determina la cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso alle parti, in udienza, della possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza normativa o fattuale estingue l'obbligazione sostanziale controversa e rende non più utile una pronuncia di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse sono istituti distinti: la prima presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa e il venir meno dell'oggetto della controversia, mentre la seconda ricorre quando, pur non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere, non permane un interesse concreto e attuale alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →