Cassazione Civile, Ordinanza n. 28118/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di una società, di una bolletta/atto impositivo relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2014 emessa dal Comune. In primo e secondo grado la pretesa è stata confermata, ritenendosi valida la notifica dell'atto, sufficiente la motivazione e non provata l'esenzione per auto-smaltimento di carta, cartoni e rifiuti speciali. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame, ex art. 360, n. 5 c.p.c., della questione preliminare relativa all'inesistenza/nullità della notifica dell'atto; 2) violazione delle norme sulla notificazione ex artt. 148 e 149 c.p.c., L. 890/1992, d.lgs. 261/1999 e L. 124/2017, sostenendo che la relata era priva di sottoscrizione e compilazione e che, al tempo della notifica, il servizio era riservato a Poste Italiane, con conseguente inesistenza della notificazione; 3) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 per asserita carenza di motivazione dell'atto, che non indicherebbe criterio tariffario, dati di base, calcoli e PEF; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per errata valutazione delle prove, lamentando il mancato riconoscimento della riduzione tariffaria nonostante due contratti con società specializzate nello smaltimento di alcune tipologie di rifiuti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, in realtà censurava la valutazione giuridica della ritualità della notifica; inoltre ha evidenziato la doppia conforme. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile o comunque infondato per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o prodotti gli atti relativi alla notificazione, e perché la doglianza, per come formulata, riguardava al più una nullità sanata dall'impugnazione ex art. 156 c.p.c., non un'inesistenza della notifica. Il terzo motivo è stato respinto perché anch'esso privo di autosufficienza, non essendo stato trascritto l'atto impositivo, e perché la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza; inoltre la motivazione della pretesa tributaria è stata ritenuta conforme ai principi, senza necessità di dettagliare in atto la tariffa approvata con delibera pubblica. Il quarto motivo è stato giudicato infondato perché non colpiva una ratio decidendi autonoma della sentenza, ossia l'omessa presentazione della dichiarazione per ottenere l'esenzione, e perché pretendeva di riesaminare il merito della valutazione probatoria, attività riservata al giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Consente il sindacato di legittimità solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare deduzioni difensive, questioni o la valutazione giuridica della vicenda.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge richiede la critica dell'erronea ricognizione della norma, non la mera contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La censura processuale non può risolversi in una richiesta di riesame del merito della valutazione delle prove.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Imponendo l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti, la loro violazione rende inammissibile il motivo per difetto di autosufficienza.
artt. 148 e 149 c.p.c.
Richiamati come norme sulla notificazione, ma la censura è stata respinta per mancata allegazione/trascrizione degli atti e perché la doglianza non dimostrava un'inesistenza della notifica.
art. 1 L. 890/1992
Richiamato nella disciplina delle notifiche postali degli atti; non è stata ravvisata la dedotta invalidità della notifica.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999
È stato richiamato per affermare che, nel periodo considerato, la notifica a mezzo operatore postale privato munito di licenza individuale poteva essere valida; l'inesistenza della notifica è ipotesi residuale.
art. 1, comma 57, lett. b), L. 124/2017
La Corte ha osservato che l'abrogazione della riserva di Poste Italiane non opera retroattivamente, ma ciò non ha consentito di qualificare come inesistente la notifica dedotta.
art. 156 c.p.c.
L'impugnazione ha comunque effetto sanante ove la dedotta irregolarità della notifica integri una nullità e non un'inesistenza.
art. 7, comma 1, L. 212/2000
L'atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire la difesa del contribuente; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non occorre indicare analiticamente la tariffa deliberata dal Comune.
art. 115 c.p.c.
Si configura violazione solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o acquisite al di fuori dei limiti di legge; non quando sceglie quali prove ritenere più persuasive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
L. 228/2012
Richiamata quale legge di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico specifico, decisivo e realmente non esaminato; non basta lamentare la mancata considerazione di argomentazioni difensive o la non condivisa valutazione giuridica del fatto.
- Quando si deduce un vizio della notificazione, il ricorso per cassazione deve riportare integralmente gli atti e gli elementi del procedimento notificatorio rilevanti, in modo da consentire il controllo di legittimità; in difetto il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza.
- L'inesistenza della notificazione è figura residuale e va distinta dalla nullità: se il vizio denunciato integra solo una nullità, l'impugnazione produce effetto sanante ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- Nel processo tributario, l'atto impositivo è validamente motivato quando espone il criterio astratto di determinazione della pretesa e gli elementi necessari a consentire la difesa del contribuente; non è necessario riportare analiticamente dati già desumibili da atti pubblici o da delibere soggette a pubblicità legale.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata: l'omessa censura anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere la decisione determina l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del motivo.
- La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione sussiste solo se siano stati posti a base della decisione elementi probatori non introdotti dalle parti o acquisiti al di fuori dei limiti di legge.
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