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Ordinanza

Ordinanza n. 1499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 01365/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202602602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha dato atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza esaminare nel merito i presupposti della sospensione e senza pronunciarsi sull’appello principale, il cui esame è stato rinviato alla già fissata udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della tempestività dell’istanza di abbinamento al merito.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 1365/2026, che aveva accolto il ricorso principale e quello incidentale nell’ambito di una procedura di gara identificata dal CIG B583C76815

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

L’Ente Autonomo Volturno ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di appello né le specifiche censure dedotte contro la sentenza di primo grado. In corso di giudizio l’appellante ha presentato un’istanza di abbinamento al merito, fissato per l’udienza pubblica del 9 giugno 2026, che il Consiglio di Stato ha interpretato come rinuncia, allo stato, alla domanda cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; la domanda non è stata esaminata perché l’appellante vi ha rinunciato allo stato.

Massime di principio

  • L’istanza di abbinamento della domanda cautelare al merito può essere interpretata come rinuncia, allo stato, alla domanda cautelare quando, dal suo contenuto e dal contesto processuale, emerga la volontà di non ottenere una decisione cautelare immediata.
  • La rinuncia alla domanda cautelare non definisce l’appello nel merito, che resta devoluto all’udienza pubblica già fissata; essa comporta soltanto la mancata decisione sulla misura cautelare richiesta.
  • La tempestiva rinuncia alla domanda cautelare può giustificare la compensazione delle spese relative alla sola fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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