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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-263/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 20 aprile 2023. — Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros de Vida SA contro LP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli da 3 a 6 – Criteri di valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Requisito di trasparenza – Contratto di assicurazione collettiva – Invalidità permanente del consumatore – Obbligo d’informazione – Mancata comunicazione di una clausola di limitazione o di esclusione della copertura del rischio assicurato. — Causa C-263/22

Giurisprudenza europea62022CJ0263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta un rinvio pregiudiziale portoghese su un contratto di assicurazione collettiva collegato a un mutuo, nel quale la compagnia assicuratrice ha negato la copertura per invalidità permanente invocando clausole non comunicate alla consumatrice. La Corte chiarisce che la trasparenza richiesta dalla direttiva 93/13 implica la previa conoscibilità di tutte le clausole contrattuali e che, se una clausola di esclusione o limitazione della copertura è abusiva, il giudice nazionale deve disapplicarla. La presenza di una disciplina nazionale sulla responsabilità del contraente dell’assicurazione non altera questo esito.

Trasparenza e abusività, nei contratti di assicurazione collettiva collegati a un mutuo, delle clausole di esclusione o limitazione della copertura non comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto

La questione giuridica

Se, alla luce degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE e del ventesimo considerando, il consumatore debba poter conoscere prima della conclusione del contratto tutte le clausole contrattuali, non solo quelle che definiscono l’oggetto principale; e se una clausola di esclusione o limitazione della copertura assicurativa, non comunicata al consumatore in un contratto di assicurazione collettiva, possa essergli opposta ovvero debba essere disapplicata qualora sia qualificata abusiva, anche se la normativa nazionale prevede la responsabilità del contraente dell’assicurazione per la mancata comunicazione.

Principio di diritto

Il requisito di trasparenza della direttiva 93/13 impone che il consumatore abbia sempre la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le clausole contrattuali, comprese quelle non riferite all’oggetto principale. Inoltre, se una clausola di un contratto di assicurazione relativa all’esclusione o limitazione della copertura del rischio non è stata conoscibile prima della conclusione del contratto ed è qualificata abusiva dal giudice nazionale, essa deve essere disapplicata e non può essere opposta al consumatore; ciò vale anche se il diritto nazionale prevede una responsabilità del contraente dell’assicurazione per la mancata comunicazione della clausola, poiché tale responsabilità non incide sull’inopponibilità della clausola abusiva né sul ripristino della situazione del consumatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5 direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6 direttiva 93/13/CEE
  • Allegato della direttiva 93/13/CEE, punto 1, lettera i)
  • Decreto-Lei n. 176/95
  • Decreto-Lei n. 446/85

Trasparenza e clausole abusive in un contratto di assicurazione collettiva collegato a mutuo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) in una controversia tra una compagnia di assicurazioni e una consumatrice aderente a un contratto di assicurazione collettiva collegato a un mutuo. La questione centrale è la portata del requisito di trasparenza della direttiva 93/13/CEE e le conseguenze della mancata comunicazione di clausole di esclusione o limitazione della copertura assicurativa.

Fatti e procedimento principale

LP e il coniuge avevano stipulato un mutuo con una banca e, in tale contesto, avevano aderito a una polizza assicurativa collettiva conclusa tra la banca, quale contraente, e la Ocidental, quale assicuratore. La polizza prevedeva la copertura delle rate del mutuo in caso di invalidità permanente di LP.

In seguito al sopravvenire dell’invalidità permanente, la compagnia assicuratrice rifiutava di eseguire la polizza, sostenendo la nullità del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte o incomplete sullo stato di salute dell’assicurata e, in ogni caso, l’applicabilità delle clausole che escludevano la copertura per malattie preesistenti. LP sosteneva di non aver compilato alcun questionario sanitario e di non aver ricevuto né spiegazioni né lettura delle clausole di esclusione.

Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi della nullità; la Corte d’appello di Porto aveva invece ritenuto il contratto valido ma aveva considerato inesistenti le clausole di esclusione per mancata comunicazione. La Ocidental ha quindi proposto ricorso per cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare la direttiva 93/13/CEE e, specificamente:

  • articolo 3, paragrafi 1 e 3, sulla nozione di clausola abusiva e sull’allegato indicativo;
  • articolo 4, paragrafo 2, sull’esclusione dal controllo delle clausole relative all’oggetto principale, purché redatte in modo chiaro e comprensibile;
  • articolo 5, sulla redazione chiara e comprensibile delle clausole proposte per iscritto;
  • articolo 6, paragrafo 1, sugli effetti dell’accertamento di abusività.

Richiama inoltre il ventesimo considerando della direttiva, che sottolinea sia l’esigenza di chiarezza sia la possibilità effettiva per il consumatore di prendere conoscenza di tutte le clausole.

Sul piano nazionale, vengono richiamati il Decreto-Lei n. 176/95, relativo alle assicurazioni collettive e agli obblighi informativi del contraente, e il Decreto-Lei n. 446/85 sulle clausole contrattuali generali e sulle conseguenze della mancata comunicazione.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se il requisito di trasparenza imponga che il consumatore possa sempre conoscere tutte le clausole prima della conclusione del contratto, non solo quelle relative all’oggetto principale;
  • se, in un contratto di assicurazione collettiva, una clausola di esclusione o limitazione della copertura non comunicata possa essere opposta al consumatore;
  • se rilevi, a tale fine, la circostanza che la normativa nazionale preveda una responsabilità del contraente dell’assicurazione per l’omessa comunicazione.

Ragionamento della Corte sulla trasparenza

La Corte ribadisce che il requisito di trasparenza previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, e 5 della direttiva 93/13 non si limita alla comprensibilità formale o grammaticale. Esso impone che il consumatore medio sia messo in grado di comprendere il funzionamento concreto della clausola e di valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, degli obblighi che ne derivano.

La Corte aggiunge che, poiché il consumatore decide se vincolarsi proprio sulla base delle condizioni predisposte dal professionista, tale requisito presuppone necessariamente che egli possa prendere conoscenza di tutte le clausole del contratto prima della sua conclusione. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le clausole riguardino o meno l’oggetto principale del contratto.

Il ventesimo considerando conferma questa lettura, perché afferma non solo che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, ma anche che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole.

Valutazione dell’abusività delle clausole di esclusione della copertura

Quanto alla terza questione, la Corte precisa che la mancata possibilità per il consumatore di conoscere la clausola prima della conclusione del contratto costituisce un elemento essenziale nell’esame dell’abusività ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

Il giudice nazionale deve verificare, da un lato, la buona fede del professionista e, dall’altro, l’esistenza di un significativo squilibrio a danno del consumatore, tenendo conto di tutte le circostanze al momento della conclusione del contratto. In questa prospettiva, occorre valutare se il professionista potesse ragionevolmente aspettarsi che il consumatore avrebbe accettato la clausola in seguito a un negoziato individuale, se fosse stato correttamente informato.

Nel caso di specie, l’eventuale applicazione delle clausole di esclusione o limitazione comporterebbe che il consumatore, dopo l’insorgenza dell’invalidità permanente, non beneficerebbe più della copertura proprio nel momento in cui ne avrebbe più bisogno, dovendo continuare a pagare le rate del mutuo. Ciò può determinare uno squilibrio significativo e trasferire sul consumatore il rischio che egli intendeva assicurare.

Effetti dell’eventuale responsabilità del contraente dell’assicurazione secondo il diritto nazionale

La Corte esclude che la disciplina nazionale che rende il contraente dell’assicurazione responsabile verso l’assicurato per la mancata comunicazione possa incidere sull’effetto della direttiva 93/13. Se la clausola è abusiva, il giudice nazionale deve disapplicarla affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore.

La eventuale responsabilità civile del contraente nei confronti dell’assicuratore resta sul piano interno, ma non può rimettere in discussione l’inopponibilità della clausola abusiva al consumatore né impedire il ripristino della sua situazione giuridica e di fatto.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13, letti alla luce del ventesimo considerando, devono essere interpretati nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di prendere conoscenza, prima della conclusione del contratto, di tutte le clausole in esso contenute;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli da 4 a 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, qualora una clausola di un contratto di assicurazione relativa all’esclusione o limitazione della copertura del rischio assicurato, della quale il consumatore non abbia potuto prendere conoscenza prima della conclusione del contratto, sia qualificata come abusiva, il giudice nazionale deve disapplicarla perché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore.

Principio pratico per gli operatori

Per i professionisti, la sentenza conferma che in contratti assicurativi collegati a mutui o ad altre operazioni complesse non basta che la clausola sia formalmente chiara: deve anche essere stata resa effettivamente conoscibile prima della sottoscrizione. In mancanza, la clausola di esclusione o limitazione della copertura può essere dichiarata abusiva e non essere opposta al consumatore, con conseguente obbligo di ricostruire la sua posizione come se la clausola non esistesse.

Come è indicizzato

Materieclausole abusive nei contrattitutela dei consumatoridiritto delle assicurazionicontratti di mutuo collegati a polizze assicurativetrasparenza contrattuale

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