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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6814/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Entrambi erano stati condannati in primo grado con rito abbreviato per numerosi furti in abitazione pluriaggravati commessi nel 2021-2022 con modalità seriale (presentandosi come dipendenti dell'acquedotto o appartenenti alla polizia locale, simulando fughe di gas e usando spray urticante per immobilizzare le vittime). La difesa ha dedotto violazione e errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, c.p.p., sostenendo l'insussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, la mancata motivazione sui criteri soggettivi della capacità delinquenziale e sull'adeguatezza della misura carceraria, e rilevando l'integrale condotta risarcitoria e l'ammissione di responsabilità non adeguatamente valutate dal giudice.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati, generici e meramente avversativi. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l'appello contro il rigetto della richiesta di sostituzione è limitato a valutare se l'atto impugnato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato, non potendo riemettere nel merito se non rispetto a fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare. Il Tribunale ha ritenuto che non fossero allegati fatti nuovi, ha valorizzato la gravità, la serialità e la professionalità delinquenziale, i precedenti specifici e l'uso dello spray con conseguenti danni alle vittime; ha considerato l'integrale risarcimento come finalizzato ad ottenere mitigazione sanzionatoria e non come prova di reale cambiamento. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; inoltre la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello per le ordinanze in materia cautelare; qui utilizzata per inquadrare l'impugnazione contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di adottare misure cautelari quando sussiste concreto pericolo di reiterazione di reati; la difesa contestava la valutazione di tale pericolo, il Tribunale ha ritenuto invece sussistente il pericolo per la serialità e gravità dei fatti.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce una presunzione circa l'esistenza della misura cautelare in presenza di gravi indizi e soggetti con determinati precedenti; la difesa invocava il superamento della presunzione per attenuanti e risarcimenti, ma il giudice ha ritenuto che non fosse superata dai fatti posti a fondamento.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Attenuante prevista dal codice penale (consapevolezza e confessione o condotte analoghe); i giudicanti di merito avevano riconosciuto attenuanti, ma il Tribunale del riesame non ha ritenuto tale riconoscimento idoneo a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza; qui applicata per gli obblighi formali conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'appello contro il rigetto di una richiesta di sostituzione di misura cautelare è limitato: il giudice d'appello verifica solo la legittimità e la motivazione dell'ordinanza impugnata e l'eventuale presenza di fatti nuovi idonei a modificare le esigenze cautelari, non procede a una nuova valutazione ampia del merito.
  • La sola restituzione integrale del danno o l'ammissione di responsabilità non eliminano automaticamente il pericolo di reiterazione; il giudice valuta la genuinità del cambiamento e il contesto (serialità dei fatti, professionalità del modus operandi, precedenti specifici).
  • La sussistenza di precedenti specifici, la serialità e la gravità delle condotte (incluso l'uso di strumenti che hanno cagionato danni alle vittime) rafforzano la valutazione dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare l'onere probatorio ricade in pratica sulla difesa: è necessario allegare fatti nuovi, concreti e rilevanti (non semplici argomentazioni alternative) che possano incidere sull'esigenza della misura.
  • La motivazione giudiziale può criticare la valenza riparatoria degli atti risarcitori quando vi siano indizi che siano stati compiuti con finalità strumentali ad attenuare la posizione processuale; tale valutazione è sindacabile solo se manifestamente illogica.
  • In caso di inammissibilità degli appelli cautelari dichiarata dalla Corte, è frequente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni amministrative (es. somme in favore della Cassa delle ammende) se l'impugnazione è ritenuta manifestamente infondata o meramente avversativa.

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