Sentenza n. 1371/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza per l’esecuzione della Sentenza n. 161/2024 pubbl. il 08/07/2024 RG n. 109/2024 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Verbania; a seguito di notifica eseguita in data 12/12/2025 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 1.500 sulla carta elettronica per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 161/2024 del Tribunale di Verbania, passata in giudicato, notificata al Ministero soccombente e rimasta ineseguita. Ha chiesto l'accredito sulla carta elettronica dell'importo complessivo di euro 1.500, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione e risultava inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. In assenza di contestazione sull'inadempimento, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante accredito sulla carta elettronica delle somme riconosciute, maggiorate degli interessi legali dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato, in quanto attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni può essere proposto dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione, termine che nel caso concreto risultava decorso alla data di proposizione del ricorso.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1
I parametri per la liquidazione delle spese sono stati applicati con la dimidiazione prevista dalla disposizione e ulteriormente ridotti in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'ordine di esecuzione, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme, la prova del suo passaggio in giudicato e della notificazione all'amministrazione soccombente, quando sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento e non sia contestato l'inadempimento.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire specificamente il comando contenuto nel giudicato, inclusa l'erogazione di somme e degli interessi legali maturati fino all'effettivo pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza, per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, con individuazione dei poteri e del termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Quando l'incarico di commissario ad acta è affidato a un dipendente pubblico e presenta connessione con i suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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