Sentenza n. 2393/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 144/2025 pubblicata in data 04 agosto 2025 dal Tribunale di Varese, Sez. Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 144/2025 del Tribunale di Varese, notificata al Ministero il 19 agosto 2025 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente, per 500 euro annui relativamente alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Varese. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997.
- La mancata allegazione o documentazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di un giudicato che riconosce somme determinate e della documentazione prodotta dal creditore, giustifica la dichiarazione di inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1099/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1100/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1101/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1102/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1103/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 14 mag 2026Sentenza n. 1104/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →