Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42886/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che l'aveva dichiarata colpevole del reato di falso nummario (art. 455 in relazione all'art. 453 c.p.). Deduceva due motivi: (1) nullità per omessa applicazione di norma penale con riferimento all'art. 49 c.p., lamentando che la sentenza non avrebbe definito il falso come "grossolano" (sostenendo che il commerciante avrebbe potuto accorgersi della falsità con un semplice controllo in controluce); (2) nullità/erronea applicazione dell'art. 62, n. 4 c.p. (attenuante per motivo di lucro e speciale tenuità dell'evento), ritenendo che nel caso dovesse invece essere riconosciuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il vizio generico e privo di merito: la grossolanità della contraffazione si apprezza solo quando la falsità sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune avvedutezza; l'assenza della filigrana da sola non è sufficiente a escludere l'idoneità della banconota ad ingannare la pubblica fede, soprattutto se la banconota presentava per il resto le caratteristiche grafiche di una autentica. Sul secondo motivo ha ritenuto inapplicabile l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p.: pur essendo l'attenuante teoricamente applicabile ai reati commessi per lucro, essa richiede che sia il lucro sia l'evento dannoso o pericoloso siano di speciale tenuità; nel caso (detenzione di banconote da 50 e 10 euro complessivamente) non è riscontrabile un danno o un pericolo di speciale tenuità, anche per la possibilità di reiterazione dello smercio delle banconote false. Perciò il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p. in relazione all'art. 453 c.p.

    art. 455 c.p.; art. 453 c.p.

    Norma applicata per la fattispecie di falso nummario: l'imputata è stata dichiarata colpevole di detenzione/distribuzione di banconote false.

  • art. 49 c.p.

    Contestata omissione di applicazione relativa alla qualificazione del falso come "grossolano"; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha richiamato il principio che la grossolanità si apprezza solo se la falsità è immediatamente riconoscibile da una persona di comune avvedutezza.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante per motivo di lucro e tenuità dell'evento è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica solo se il lucro e il danno/pericolo sono di speciale tenuità; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non sussistono tali requisiti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in legge 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. legge n. 176/2020

    Norma richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti, con conclusioni scritte.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese di procedimento a carico del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La 'grossolanità' del falso nummario richiede che la falsità sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento: l'assenza di un elemento (es. filigrana) non è di per sé sufficiente a qualificare il falso come grossolano se il resto della banconota è compatibile con un autentico esemplare.
  • Per valutare l'idoneità della banconota ad ingannare la pubblica fede bisogna considerare le caratteristiche complessive del falso e le circostanze concrete dello scambio (es. illuminazione, modalità dello scambio), che possono spiegare la mancata percezione della falsità.
  • L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. (lucro e speciale tenuità dell'evento) è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, ma richiede che sia il lucro sia l'offesa (danno o pericolo) siano di speciale tenuità e proporzionati: la mera modesta entità numerica delle somme detenute non è sufficiente se esiste il rischio di reiterazione o se la lesione della pubblica fede non può considerarsi trascurabile.
  • Le censure generiche o prive di specificità sulla mancata applicazione di norme vengono respinte: il ricorso di cassazione deve indicare con chiarezza in cosa consista l'errore di diritto o la violazione.
  • In casi di reato nummario, la possibilità di reiterazione e la tutela stringente della fede pubblica rendono più difficile il riconoscimento di attenuanti che si fondino solo sulla limitata entità del profitto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.