Ordinanza n. 2393/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 205/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Salerno che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore ferroviario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Campania - Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l'atto amministrativo sostanziale contestato né i motivi specifici dedotti nell'appello; il Consiglio di Stato rileva soltanto la particolarità delle questioni prospettate e la necessità di una valutazione più articolata e completa delle risultanze istruttorie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ai soli fini procedurali, senza concedere una misura cautelare sostanziale e senza definire la fondatezza delle censure. Ha ritenuto che la particolarità delle questioni dedotte non fosse compatibile con la sommarietà della fase cautelare e che fosse necessaria una più completa valutazione delle risultanze istruttorie. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del merito davanti al TAR Campania - Sezione staccata di Salerno. Le spese della fase d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in sede cautelare, di accogliere la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito quando la definizione cautelare richiede una più approfondita valutazione.
Massime di principio
- Quando la particolarità delle questioni dedotte e la necessità di una completa valutazione delle risultanze istruttorie non consentono una decisione adeguata nella fase cautelare, il giudice d'appello può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza concedere una misura cautelare sostanziale.
- L'accoglimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non implica una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure né l'annullamento sostanziale dell'atto controverso, ma assicura una rapida definizione del giudizio di merito davanti al giudice di primo grado.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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