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Ordinanza

Ordinanza n. 1519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente in concreto il periculum in mora. La sottoposizione del minore a una misura limitativa della libertà personale rendeva infatti non apprezzabile, nell'immediato, un pregiudizio cautelare ulteriore derivante dal DASPO. L'ordinanza del TAR è stata pertanto confermata. Le spese sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il DASPO adottato nei confronti di un minore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stato proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado avverso il DASPO riguardante un minore. Dal testo non emergono specifici motivi di censura articolati nell'appello. La questione decisiva esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato la sussistenza del periculum in mora, considerato che il minore destinatario del DASPO risultava, allo stato, già sottoposto a una misura limitativa della libertà personale.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    È la disposizione processuale applicata per l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, la tutela può essere negata quando, in concreto, non risulti dimostrato il periculum in mora.
  • La sottoposizione del destinatario del provvedimento impugnato a una misura già limitativa della libertà personale può escludere, in concreto, l'attualità e la consistenza del pregiudizio cautelare derivante da un ulteriore provvedimento limitativo, salva la diversa valutazione delle specifiche circostanze del caso.
  • Quando non sussiste il periculum in mora, il giudice cautelare può respingere l'appello senza riconoscere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelareAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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