Ordinanza n. 1519/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo insussistente in concreto il periculum in mora. La sottoposizione del minore a una misura limitativa della libertà personale rendeva infatti non apprezzabile, nell'immediato, un pregiudizio cautelare ulteriore derivante dal DASPO. L'ordinanza del TAR è stata pertanto confermata. Le spese sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare contro il DASPO adottato nei confronti di un minore
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stato proposto appello cautelare, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado avverso il DASPO riguardante un minore. Dal testo non emergono specifici motivi di censura articolati nell'appello. La questione decisiva esaminata dal Consiglio di Stato ha riguardato la sussistenza del periculum in mora, considerato che il minore destinatario del DASPO risultava, allo stato, già sottoposto a una misura limitativa della libertà personale.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
È la disposizione processuale applicata per l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, la tutela può essere negata quando, in concreto, non risulti dimostrato il periculum in mora.
- La sottoposizione del destinatario del provvedimento impugnato a una misura già limitativa della libertà personale può escludere, in concreto, l'attualità e la consistenza del pregiudizio cautelare derivante da un ulteriore provvedimento limitativo, salva la diversa valutazione delle specifiche circostanze del caso.
- Quando non sussiste il periculum in mora, il giudice cautelare può respingere l'appello senza riconoscere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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