Cassazione Penale, Sentenza n. 35413/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. del 11/12/2024 che aveva dichiarato la ricorrente colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale, ritenendola amministratrice di fatto della società fallita. La ricorrente ha contestato: 1) la mancata prova e la contraddittorietà della motivazione in relazione al suo presunto ruolo di amministratrice di fatto (travisto dei fatti, valutazione illogica delle prove e carenza degli elementi soggettivi e oggettivi del reato); 2) l'erronea quantificazione del danno da risarcire alla parte civile, superiore al passivo fallimentare; 3) l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata esplicitazione dei criteri di determinazione della pena ex art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato (con talune parti inammissibili). Ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza di elementi indiziari e sintomatici idonei a qualificare la Bernabè come amministratrice di fatto (cointeressenze societarie, rapporti bancari, dichiarazioni testimoniali e gestione dei rapporti con i dipendenti). Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla determinazione della pena e legittima la mancata concessione delle attenuanti generiche. Quanto alla quantificazione del danno, la Corte ha evidenziato la revoca della costituzione di parte civile da parte della curatela (cessazione della materia del contendere) e ha notato la genericità del motivo. Per legge la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di procedimento. In sostanza la condanna del G.u.p. è stata confermata e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 56-bis, legge 24 novembre 1981 n. 689
Consente, su richiesta dell'imputato e nelle condizioni di legge, la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità; nel caso di specie il G.u.p. aveva sostituito la pena detentiva con lavoro di pubblica utilità e la Corte non ha ritenuto necessario modificarne l'applicazione.
art. 611 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n.150)
Norma procedurale sulla trattazione del ricorso in Cassazione; la Corte ha proceduto sulla base delle nuove regole richiamate per la trattazione del ricorso.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
Riforma processuale richiamata in relazione alla trattazione del ricorso; la Corte ha applicato le disposizioni procedurali aggiornate.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della reiezione del ricorso; la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento è disposta in forza di questa norma.
art. 133 cod. pen.
Disciplinale i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'indicazione dei criteri adottati.
art. 62-bis cod. pen. (riforma per effetto del d.l. 23/05/2008 n.92, conv. con legge 24/07/2008 n.125)
Dopo la riforma non è più sufficiente la sola incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche; la Corte ha richiamato questo principio per ritenere legittima l'esclusione delle attenuanti in assenza di elementi positivi aggiuntivi.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta con una valutazione complessiva di indici sintomatici (gestione dei rapporti con dipendenti/fornitori/clienti, cointeressenze societarie, movimentazioni finanziarie, direzione operativa) e non richiede atto formale di investitura; la valutazione di fatto del giudice è difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione.
- In sede di legittimità non è ammessa la rivalutazione globale della prova: le censure che chiedono una riqualificazione dei fatti o una diversa valutazione delle testimonianze si risolvono normalmente in deduzioni inammissibili.
- La quantificazione del danno in sede penale collegata al fallimento può divenire irrilevante se la parte civile revoca la costituzione; inoltre il gravame sulla misura del danno richiede contestazioni documentate e specifiche per essere ritenuto fondato.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice, motivatamente, non rileva elementi positivi ulteriori oltre all'incensuratezza; dopo la riforma dell'art. 62-bis non basta la sola mancanza di precedenti.
- Le investigazioni difensive e le dichiarazioni rese in fase difensiva devono essere valutate dal giudice di merito nel contesto dell'intero quadro probatorio; la loro produzione non garantisce automaticamente sovvertimento delle conclusioni probatorie se sussistono indici convergenti contrari.
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