Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31230/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa in riscossione di una cartella relativa a imposta di registro dovuta per l'anno 1996, con riferimento a un verbale assembleare di aumento di capitale sociale. Il contribuente aveva ottenuto in appello l'annullamento parziale dell'atto, perché la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che nell'intimazione fossero stati calcolati interessi anatocistici in violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2011, assumendo che gli interessi non dovessero entrare nella base di calcolo degli interessi moratori. Le amministrazioni ricorrenti hanno censurato tale decisione con un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, del d.l. n. 70 del 2011, sostenendo che la norma novellata non si applicasse alla fattispecie, poiché il discrimine temporale è la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione e non quella, successiva, di maturazione degli interessi moratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Ha chiarito che la modifica introdotta dall'art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, del d.l. n. 70 del 2011 non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011; pertanto, per i ruoli anteriori continua ad applicarsi il regime previgente, che consente la produzione di interessi moratori anche sugli interessi maturati ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973. Poiché nella specie la cartella era stata notificata nel 2009, la consegna del ruolo era necessariamente anteriore al 13 luglio 2011. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute ... si applicano ... gli interessi al tasso del 4 per cento annuo

    Disciplina gli interessi dovuti sulle imposte iscritte a ruolo fino alla consegna del ruolo al concessionario; gli interessi così maturati costituiscono la base rispetto alla quale opera il successivo meccanismo degli interessi moratori nel regime previgente.

  • art. 30 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    sulle somme iscritte a ruolo si applicano ... gli interessi di mora

    Nel testo previgente prevedeva la produzione di interessi moratori anche sugli interessi maturati ex art. 20, configurando una forma di anatocismo; nel testo novellato esclude dalla base di calcolo sanzioni pecuniarie tributarie e interessi.

  • art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, d.l. 13 maggio 2011, n. 70

    esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi

    La modifica che esclude interessi e sanzioni dalla base di calcolo degli interessi moratori si applica solo ai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, senza efficacia retroattiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per dedurre l'errore di diritto della sentenza impugnata.

  • artt. 24 e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati per evidenziare che la consegna del ruolo precede logicamente e giuridicamente la notifica della cartella di pagamento.

  • art. 1282, primo comma, c.c.

    Richiamato per affermare che i crediti iscritti a ruolo producono interessi compensativi in base alla disciplina generale dei crediti pecuniari.

  • art. 1224, primo comma, c.c.

    Richiamato per spiegare che gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria del pregiudizio da ritardato pagamento.

  • art. 223 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per sottolineare che la disciplina degli interessi moratori si applica anche alla riscossione delle pene pecuniarie mediante ruolo.

  • art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Richiamato per la successione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.

  • art. 1, comma 1, lett. a, L. 31 agosto 2022, n. 130

    Richiamato per l'individuazione del giudice di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • La disciplina sopravvenuta che limita la base di calcolo degli interessi moratori sulle somme iscritte a ruolo si applica solo ai ruoli consegnati all'agente della riscossione dalla data di entrata in vigore della norma di modifica, salvo espressa retroattività.
  • Nel sistema della riscossione esattoriale la data rilevante per stabilire il regime degli interessi è la consegna del ruolo all'agente della riscossione, non la successiva maturazione degli interessi o la sola data di notifica dell'intimazione di pagamento.
  • Per i ruoli formati e consegnati in epoca anteriore alla modifica normativa continua ad operare il previgente meccanismo di produzione di interessi moratori anche sugli interessi già maturati ex art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973.
  • La notifica della cartella di pagamento presuppone logicamente la preventiva iscrizione a ruolo e la consegna del ruolo all'agente della riscossione, sicché tale dato temporale può essere desunto dalla sequenza procedimentale della riscossione.
  • Gli interessi moratori nella riscossione esattoriale hanno funzione essenzialmente risarcitoria del ritardo nell'adempimento e non assumono, di per sé, natura sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.