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Sentenza

Sentenza n. 4437/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento -del provvedimento del Ministero della Giustizia – D.A.P. prot. m_dg.GDAP.14.10.2022.0387515U, del 14.102022, contenente la graduatoria definitiva afferente alla procedura di mobilità a domanda rivolta agli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo della Polizia Penitenziaria, con la qualifica di dirigenti e dirigenti aggiunti, finalizzata al conferimento delle funzioni di Comandante di reparto degli Istituti di primo livello di Alessandria C.C.; Barcellona Pozzo di Gotto C.C.; Civitavecchia C.R.; Napoli Secondigliano C.C.; Nuoro C.C.; Salerno C.C.; Santa Maria Capua Vetere C.C.; Velletri C.C.; Vercelli C.C.; e Vigevano C.C.; -del provvedimento prot. m_dg.GDAP.25/01/2022.0027087U di indizione della suddetta procedura di mobilità; -del provvedimento 1.8.2013, recante i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria degli aspiranti ai trasferimenti a domanda del personale di Polizia Penitenziaria del ruolo direttivo

Giustizia amministrativa202215816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della procedura di mobilità per il conferimento delle funzioni di Comandante di reparto presso istituti penitenziari di primo livello, nonché il bando e i criteri di valutazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, aspirante all'assegnazione presso la Casa di Reclusione di Civitavecchia, contestava il bando e, per illegittimità derivata, la graduatoria definitiva della procedura di mobilità rivolta ai funzionari del Corpo della Polizia Penitenziaria. Deduceva che fosse illegittima l'ammissione alla procedura anche dei dirigenti aggiunti per il conferimento delle funzioni di Comandante di reparto presso istituti penitenziari di primo livello. Pur essendosi classificata prima tra i dirigenti, la ricorrente risultava collocata al quarto posto per la sede di Civitavecchia, preceduta da dirigenti aggiunti. Denunciava violazione dell'art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 146/2000, violazione dei principi di economicità ed efficienza, eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste e disparità di trattamento.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato di avere annullato in autotutela la graduatoria definitiva relativa al conferimento dell'incarico di Comandante di reparto della Casa di reclusione di Civitavecchia, precisando che la graduatoria sarebbe stata riformulata includendo soltanto i candidati in possesso della qualifica di dirigente penitenziario. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese. Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato ne determina la definitiva rimozione e fa venir meno l'oggetto della controversia, anche se intervenuto in pendenza del giudizio. Le spese processuali sono state compensate in ragione dell'andamento del processo e delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 4 e 5, d.lgs. n. 146/2000

    Norma indicata dalla ricorrente quale parametro di legittimità per contestare l'ammissione dei dirigenti aggiunti al conferimento delle funzioni di Comandante di reparto presso istituti penitenziari di primo livello; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento; la decisione definisce il giudizio mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo impugnato, intervenuto durante il giudizio e idoneo a rimuovere integralmente l'atto lesivo, determina la cessazione della materia del contendere sul merito della controversia, poiché il provvedimento cessa di esistere.
  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela la graduatoria oggetto di impugnazione e comunica che procederà alla sua riformulazione secondo criteri diversi, viene meno l'oggetto del giudizio relativo alla graduatoria originaria; il giudice non esamina quindi i vizi dedotti contro l'atto ormai rimosso.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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