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Ordinanza

Ordinanza n. 2295/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento comunicato in data 19.11.2025 in persona del Dirigente Scolastico, nonché’ di tutti gli atti conseguenti e/o connessi, nonché del PEI e del verbale GLO; e per il riconoscimento del diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico; - di tutti gli atti presupposti e consequenziali comunque connessi.

Giustizia amministrativa202600061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza della dirigente ministeriale diretta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta e a ottenere la nomina di un diverso commissario

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio principale il genitore aveva impugnato il provvedimento scolastico relativo all'assegnazione del sostegno, il PEI e il verbale GLO, chiedendo il riconoscimento del diritto del minore all'assistenza di un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell'orario scolastico. Il ricorso era stato accolto con sentenza in forma semplificata n. 1034/2026, che aveva previsto, in caso di mancata ottemperanza entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, la nomina del Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero ha contestato la propria nomina deducendo l'incompetenza dell'ufficio e sostenendo che il ruolo spettasse all'Ufficio scolastico regionale della Campania, rinunciando all'incarico e chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente ministeriale. Il Collegio ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata con l'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e con successive ordinanze di identico contenuto, nelle quali l'istanza era stata dichiarata inammissibile per plurime ragioni e comunque confutata nel merito alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta nominato in sentenza. Richiamando integralmente la motivazione di tali precedenti, il TAR ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'attivazione, nel giudizio, del commissario ad acta nei termini richiesti dalla dirigente. Non sono indicate statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    ex art. 34 comma 1 lett. e) c.p.a.

    La sentenza di accoglimento può prevedere le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta per il caso di mancata ottemperanza.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e degli altri soggetti tutelati in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • L'istanza con cui il soggetto nominato commissario ad acta contesta la propria designazione e chiede la nomina di un diverso commissario è inammissibile quando non sussistono le condizioni per l'attivazione del commissario nei termini prospettati e la questione è già stata definita dal giudice con precedente ordinanza di identico contenuto.
  • La nomina del commissario ad acta disposta direttamente nella sentenza di accoglimento, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., opera secondo le condizioni e i limiti stabiliti nella sentenza stessa; le contestazioni del soggetto designato devono essere valutate alla luce della disciplina dei rapporti tra giudice amministrativo e commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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