Sentenza n. 3274/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato il diniego di trasferimento universitario per gravi motivi di salute e imposto una nuova valutazione dell’istanza
Esito
Favorevole al resistente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La studentessa, iscritta al corso di laurea in Medicina e chirurgia presso altro ateneo, aveva chiesto il trasferimento all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, anche in sovrannumero o come ripetente o fuori corso, con esonero dal test di ammissione e valutazione del curriculum, deducendo gravi motivi di salute. L’istanza, presentata e reiterata in più date, era stata respinta perché non vi erano posti disponibili ad anni successivi al primo e, conseguentemente, non era stato emanato il relativo bando. Il TAR aveva ritenuto che il trasferimento eccezionale previsto dall’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 non potesse essere subordinato alla previa pubblicazione di un bando o alla disponibilità ordinaria di posti, e aveva annullato il diniego per difetto di istruttoria. L’Università ha appellato la sentenza deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, sostenendo che l’iscrizione ad anni successivi al primo nei corsi a numero programmato non fosse riconducibile a tale disposizione; con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. n. 472/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto che l’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 sia tuttora vigente e disciplini una forma eccezionale e derogatoria rispetto ai canali ordinari di trasferimento. La norma attribuisce al Rettore un potere altamente discrezionale di valutare, anche nel corso dell’anno e caso per caso, la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare il trasferimento oltre i termini ordinari. L’eccezionalità del caso può consentire di superare i meccanismi ordinari di programmazione degli accessi e di disponibilità dei posti. Il diniego fondato esclusivamente sull’assenza di posti e sulla mancata pubblicazione del bando era riferibile alle sole procedure ordinarie e non esaminava la specifica domanda di trasferimento in deroga per motivi di salute. Il Rettore avrebbe dovuto valutare concretamente l’istanza e le condizioni sanitarie dedotte alla luce dell’art. 9, sicché il TAR ha correttamente annullato il provvedimento per difetto di istruttoria. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio di non regressione delle tutele per le persone con disabilità sancito dalla Convenzione ONU del 2006, rilevando che esigenze organizzative dell’amministrazione non possono giustificare un livello di tutela inferiore. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell’appellata.
Norme richiamate
art. 9 r.d. n. 1269/1938
lo studente può trasferirsi ad altre Università, presentando domanda non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, ma il Rettore può, in linea eccezionale, accordare il congedo richiesto dopo tale data, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi
La disposizione introduce una procedura eccezionale e derogatoria rispetto ai trasferimenti ordinari, consentendo al Rettore di valutare caso per caso, anche in corso d’anno, la sussistenza di gravi motivi e di prescindere dai canali ordinari di programmazione e accesso.
l. n. 264/1999
La programmazione nazionale degli accessi ai corsi universitari non esclude l’applicazione della procedura eccezionale prevista dall’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 quando ricorrano gravi motivi.
art. 3, commi 8 e 9, d.m. 16 marzo 2007
È richiamato quale parametro relativo alla valutazione del curriculum studiorum nell’ambito della domanda di trasferimento.
d.m. n. 472/2024
La sua violazione, dedotta dall’Università, non è stata ritenuta idonea a superare l’applicazione della disciplina eccezionale dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006
Il principio di non regressione delle tutele impedisce di introdurre, per le persone con disabilità, misure normative o amministrative che comportino un livello di tutela inferiore rispetto a quello precedentemente garantito.
l. n. 18/2009
Ha ratificato in Italia la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006.
art. 35 d.lgs. n. 62/2024
È richiamato dal Collegio in relazione all’attuale disciplina delle tutele delle persone con disabilità.
Massime di principio
- L’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, in quanto tuttora vigente, consente al Rettore di autorizzare eccezionalmente il trasferimento di uno studente oltre i termini ordinari quando la domanda sia giustificata da gravi motivi.
- La procedura eccezionale per gravi motivi prevista dall’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 non può essere subordinata alla previa pubblicazione di un bando, alla disponibilità di posti destinati ai trasferimenti ordinari o al rispetto dei soli canali ordinari di programmazione degli accessi.
- Il diniego di un trasferimento per gravi motivi di salute è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’amministrazione si limiti a rilevare l’assenza di posti o la mancata emanazione del bando senza valutare concretamente la domanda, le condizioni sanitarie dedotte e la loro possibile riconducibilità alla fattispecie eccezionale prevista dall’art. 9 del r.d. n. 1269/1938.
- La programmazione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato non esclude, in presenza di casi eccezionali, l’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, fermo restando che la decisione finale spetta all’amministrazione sulla base di una concreta valutazione del grave motivo.
- Nell’interpretazione e nell’applicazione della disciplina universitaria relativa a persone con disabilità o gravi condizioni di salute, le esigenze organizzative dell’amministrazione non possono tradursi in una regressione del livello di tutela garantito dall’ordinamento.
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