Sentenza n. 85/2026 - Catania, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1192/2024, notificata il 19.7.2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato recante condanna solidale dei Ministeri al pagamento di una somma di denaro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che i Ministeri, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Catania, non avevano spontaneamente corrisposto la somma di euro 19.022,81, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. I Ministeri si sono costituiti con atto di mera forma e hanno successivamente prodotto corrispondenza interna relativa all'avvio delle interlocuzioni per definire le modalità di adempimento, senza allegare né provare l'avvenuto pagamento. È stata inoltre respinta la richiesta di breve rinvio formulata dall'Avvocatura dello Stato, non essendo state dedotte circostanze eccezionali e stante l'opposizione del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo esecutivo era stato notificato, era passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l'esatto e integrale adempimento dell'obbligazione. In applicazione dell'art. 2697 c.c., il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, mentre sui Ministeri incombeva l'onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi, quale l'adempimento; tale prova non è stata fornita. Il giudice ha ordinato ai Ministeri di eseguire integralmente il giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori novanta giorni per l'esecuzione sostitutiva. Il Commissario non avrà diritto a compenso, poiché dirigente del Ministero resistente e l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerando le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato in presenza di una sentenza civile passata in giudicato non eseguita.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha nominato un Commissario ad acta per l'eventuale successivo inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per l'ulteriore violazione o inosservanza del giudicato; nel caso concreto la penalità non è stata applicata in ragione delle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi, di bilancio e dalla situazione della finanza pubblica.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La richiesta di rinvio della trattazione è stata respinta poiché non ricorrevano circostanze eccezionali idonee a giustificarla, anche considerando l'opposizione della parte ricorrente.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato uno dei presupposti per procedere all'ottemperanza di una condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di amministrazioni pubbliche.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli.
Dopo che il creditore ha provato il titolo esecutivo e il mancato adempimento, grava sull'amministrazione debitrice l'onere di provare l'adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi; la mera produzione di interlocuzioni interne non è sufficiente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il Commissario ad acta dirigente dell'amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015
Richiamata quale disposizione modificativa o integrativa dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, posta a fondamento dell'assenza di compenso per il Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su una condanna al pagamento di somme di denaro, la rituale notificazione e il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'integrale adempimento legittimano l'ordine giudiziale di esecuzione, anche mediante nomina di un Commissario ad acta.
- Quando il creditore dimostra il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza mediante produzione del titolo esecutivo e allegazione del mancato pagamento, spetta all'amministrazione debitrice provare l'adempimento o altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi ai sensi dell'art. 2697 c.c.; la mera costituzione o l'avvio di interlocuzioni interne non assolvono tale onere.
- Nel giudizio di ottemperanza può essere nominato sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva su istanza della parte qualora l'amministrazione non adempia entro il termine assegnato dal giudice.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un autonomo compenso; tale regola può essere applicata per analogia anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente applicata quando il giudice ravvisi specifiche difficoltà nell'adempimento riconducibili a vincoli normativi e di bilancio e, più in generale, allo stato della finanza pubblica.
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