Sentenza n. 58/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, sez. Lavoro, n. 237/2025 pubblicata il 21 febbraio 2025, nel giudizio R.G. 3902/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Latina, sezione Lavoro, n. 237/2025, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione. Ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato la propria competenza, il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione, poiché il giudicato era comprovato da idonea certificazione, la sentenza era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva dimostrato alcun adempimento e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente gli importi e i benefici nelle modalità stabilite dal giudicato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina o in un funzionario delegato, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e ponendo a carico del Ministero il compenso, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR ha affermato la propria competenza in relazione al giudizio di ottemperanza della sentenza indicata nel ricorso.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi anche alle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina preventiva di un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del diritto della docente alla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione non si conformi alle statuizioni concernenti il caso deciso.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza, occorre che il giudicato sia comprovato e che sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e determinare gli adempimenti necessari in conformità alle statuizioni della sentenza da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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