Sentenza n. 8145/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 24 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato il 24 giugno 2025 una domanda di riconoscimento, in Italia, del titolo di specializzazione conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che il Ministero, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, non aveva adottato alcun provvedimento, impedendogli anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza che risultasse intervenuta una decisione espressa né una richiesta di integrazione documentale. Il ricorso ha quindi contestato il silenzio-inadempimento e chiesto la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza pronuncia dell’Amministrazione. Nel caso concreto risultavano integrati entrambi i presupposti: la domanda era stata presentata il 24 giugno 2025 e il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento né richiesto integrazioni. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990, sia dei termini speciali dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione. Il procedimento dovrà essere svolto nel rispetto dei principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
Il decorso del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso integra, in presenza di un’istanza formale, la violazione dell’obbligo di provvedere.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ... l’autorità accerta la completezza della documentazione ... Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve concludersi, considerando anche l’eventuale fase di verifica e integrazione documentale, entro un termine complessivo massimo di quattro mesi; in assenza di richieste di integrazione, il termine decorre secondo la disciplina applicabile alla documentazione presentata.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’Amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- Quando l’Amministrazione resta inerte sulla domanda di riconoscimento di una qualifica professionale, il giudice amministrativo può ordinare l’adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempienza.
- Nella riedizione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’Amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi interpretativi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1022/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1023/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1025/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →