Parere n. 168/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro la Questura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. 11166 del 23 novembre 2021 di applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento da parte del Questore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento questorile del 23 novembre 2021 di applicazione dell'ammonimento quale misura di prevenzione.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario per l'annullamento del provvedimento con cui il Questore aveva applicato la misura di prevenzione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Nel corso del procedimento il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente e ha dichiarato, anticipandola, la rinuncia al ricorso sulla base della decisione assunta dalla famiglia. La Sezione è chiamata a stabilire gli effetti procedimentali del decesso e se la dichiarazione del difensore sia sufficiente per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, oppure se occorra una dichiarazione formale di tutti gli eredi.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito e ha sospeso l'espressione del parere definitivo. Ha chiarito che, data la natura giustiziale del ricorso straordinario, il decesso del ricorrente non determina l'interruzione del procedimento e non impone agli eredi un atto formale di riassunzione. Ha tuttavia ritenuto non sufficiente la comunicazione del difensore, fondata sulla generica decisione della famiglia, ai fini della declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse. È stata quindi disposta l'acquisizione, entro trenta giorni, di un'apposita dichiarazione di rinuncia proveniente da tutti gli eredi, da depositare presso il Ministero riferente per eventuali osservazioni e direttamente presso la Segreteria della Sezione. Decorso inutilmente il termine, la Sezione provvederà comunque a pronunciarsi sul ricorso, salva ogni valutazione in rito e nel merito.
Osservazioni
Decesso del ricorrente
Nel ricorso straordinario la morte del ricorrente non comporta l'applicazione della disciplina dell'interruzione del processo, non interrompe l'iter procedimentale e non richiede la riassunzione formale da parte degli eredi.
Rinuncia al ricorso da parte degli eredi
La comunicazione del difensore, che riferisce una decisione della famiglia di rinunciare al ricorso, non è sufficiente per dichiarare l'improcedibilità per mancanza di interesse. Occorre acquisire una dichiarazione espressa in tal senso da parte di tutti gli eredi.
Incombente istruttorio e termine
Gli eredi devono depositare la dichiarazione entro trenta giorni presso il Ministero riferente, per eventuali osservazioni, e direttamente presso la Segreteria della Sezione. In mancanza, la Sezione procederà comunque alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
Costituisce la base normativa del provvedimento questorile di applicazione della misura di prevenzione dell'ammonimento.
d.P.R. 29 dicembre 1971, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, qualificato dalla Sezione come rimedio di natura giustiziale; tale natura esclude l'applicazione della disciplina dell'interruzione del processo per il decesso del ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decesso del ricorrente non determina l'interruzione dell'iter procedimentale e non impone agli eredi la riassunzione formale del ricorso.
- Ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia, non è sufficiente una comunicazione del difensore che riferisca genericamente la volontà della famiglia; occorre una dichiarazione espressa proveniente da tutti gli eredi.
- Quando la volontà di rinunciare non risulta formalmente attestata da tutti gli eredi, la Sezione può sospendere il parere definitivo e disporre un incombente istruttorio, assegnando un termine per il deposito della dichiarazione e riservandosi di decidere comunque in caso di inutile decorso del termine.
Ricorso straordinario contro l'ammonimento del Questore
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il provvedimento questorile del 23 novembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, con cui era stata applicata la misura di prevenzione dell'ammonimento.
Decesso del ricorrente
Nel corso del procedimento il difensore ha comunicato il decesso del ricorrente, depositando il relativo certificato, e ha riferito che la famiglia avrebbe deciso di rinunciare al ricorso.
La Sezione ha distinto due profili. In primo luogo, ha ribadito che, in ragione della natura giustiziale del ricorso straordinario, il decesso del ricorrente non comporta l'interruzione del procedimento. Non trova quindi applicazione la disciplina dell'interruzione del processo e gli eredi non sono tenuti a compiere formali atti di riassunzione. La Sezione ha richiamato, in proposito, il proprio parere del 4 novembre 2025, n. 1171.
Rinuncia e sopravvenuta carenza di interesse
Diversa è la questione relativa alla rinuncia. La comunicazione del difensore, pur anticipando la volontà della famiglia di rinunciare, non è stata ritenuta sufficiente per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per mancanza di interesse alla decisione.
La Sezione ha richiesto una dichiarazione specifica proveniente da tutti gli eredi, in quanto soltanto tale dichiarazione consente di verificare formalmente la volontà di non proseguire il procedimento. È stato richiamato il parere della Commissione speciale per i ricorsi straordinari del 25 gennaio 2019, n. 13.
Incombente istruttorio
Il parere definitivo è stato sospeso e gli eredi sono stati invitati a depositare la dichiarazione di rinuncia entro trenta giorni dalla comunicazione del parere:
- presso il Ministero dell'interno, quale amministrazione riferente, per eventuali osservazioni;
- direttamente presso la Segreteria della Sezione.
La Sezione ha precisato che, decorso inutilmente il termine, procederà comunque a pronunciarsi sul ricorso, mantenendo impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito.
Esito e protezione dei dati personali
Il parere ha quindi natura interlocutoria e non decide né la legittimità del provvedimento di ammonimento né in via definitiva l'improcedibilità del ricorso. La Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, sulla base dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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