Cassazione Penale, Ordinanza n. 16868/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la semilibertà già in corso nei confronti di un soggetto in esecuzione pena. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, senza l'assistenza di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che il ricorso è stato depositato il 18 dicembre 2024, quindi in epoca successiva alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 613 c.p.p., con conseguente necessità della sottoscrizione del difensore abilitato a pena di inammissibilità. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile senza esame del merito del provvedimento di sorveglianza.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, in un regime processuale che richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La declaratoria di inammissibilità avviene senza formalità di procedura. Seguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
salvo che la parte non vi provveda personalmente
La norma, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, non consente più la proposizione personale del ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
È la disposizione che ha inciso sull'art. 613 c.p.p. imponendo la necessaria sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto o sottoscritto personalmente dalla parte, essendo richiesta la firma di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile anche senza formalità di procedura.
- Quando l'inammissibilità deriva da un vizio formale immediatamente percepibile, la Corte può dichiararla in camera di consiglio senza esame del merito e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, se riscontrati profili di colpa.
Come è indicizzato
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