Cassazione Civile, Ordinanza n. 23454/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il condominio aveva chiesto la demolizione di una sopraelevazione realizzata sul lastrico solare dell’edificio da un condomino, deducendo che l’opera fosse stata eseguita in violazione della normativa antisismica e che, per tale ragione, dovesse esserne disposta la rimozione ai sensi dell’art. 1127 c.c.; aveva inoltre chiesto il risarcimento dei danni. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che la violazione della disciplina antisismica non avesse compromesso la stabilità dell’edificio. Con il ricorso per cassazione il condominio ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTU avesse accertato l’assoggettamento della sopraelevazione alla normativa antisismica del d.m. 14 gennaio 2008 e la necessità di valutare la sicurezza della nuova costruzione e, se occorrente, l’adeguamento dell’edificio; 2) violazione degli artt. 1127, comma 2, e 2697 c.c., della l. n. 64/1974 e del d.m. 14 gennaio 2008, invocando il principio secondo cui l’inosservanza delle norme antisismiche integra una presunzione di pericolosità della sopraelevazione; 3) falsa applicazione delle medesime norme, censurando la ricostruzione delle risultanze di causa; 4) violazione dell’art. 2043 c.c. per il rigetto conseguente della domanda risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di "doppia conforme", non è proponibile il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando la decisione di appello si fonda su valutazioni di fatto coincidenti con quelle di primo grado. Ha reputato infondato il secondo motivo, chiarendo che la presunzione di pericolosità della sopraelevazione realizzata in violazione delle norme antisismiche non è assoluta e può essere vinta dalla prova che anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, sulla base della CTU, che la violazione non aveva compromesso la stabilità dell’edificio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché si risolveva in una generica contestazione della valutazione di fatto e delle prove, non sindacabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché la censura sulla domanda risarcitoria non conteneva autonome doglianze rispetto al rigetto della domanda principale. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
proposta del Relatore ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
richiamato quale base del procedimento camerale non partecipato e della proposta del relatore.
art. 360 n. 5 c.p.c.
vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
non è deducibile in cassazione quando vi sia doppia conforme di merito basata su valutazioni di fatto coincidenti.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
non consente la proponibilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello si basi ... su valutazioni di fatto conformi a quelle della decisione di primo grado
preclude il motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme.
art. 1127, comma 2, c.c.
inosservanza delle disposizioni antisismiche introduce una presunzione di pericolosità della nuova opera
la pericolosità della sopraelevazione non è presunta in modo assoluto e può essere esclusa dalla prova dell’idoneità strutturale dell’edificio.
art. 2697 c.c.
violazione degli artt. 1127, comma 2, e 2697 cod. civ.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere probatorio sulla sicurezza della sopraelevazione e della struttura sottostante.
legge n. 64 del 1974
normativa antisismica rilevante per valutare la sicurezza della sopraelevazione.
d.m. 14 gennaio 2008
richiamato come disciplina tecnica antisismica applicabile all’opera edilizia.
art. 2043 c.c.
violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ.
la censura risarcitoria è inammissibile se non contiene autonome doglianze avverso il rigetto della domanda principale.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
il ricorso ... deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1 n. 1), cod. proc. civ.
il ricorso è inammissibile quando contrasta con orientamenti già consolidati della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti processuali ... per il raddoppio del versamento del contributo unificato
in caso di inammissibilità, se dovuto, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime valutazioni di fatto, integrando una doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- La violazione della normativa antisismica nella realizzazione di una sopraelevazione non determina automaticamente l’illegittimità demolitoria dell’opera: la presunzione di pericolosità non è assoluta e può essere superata dalla prova che, pur a fronte dell’irregolarità tecnica, anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico.
- Le censure in cassazione non possono limitarsi a contestare genericamente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, poiché tale attività è sottratta al sindacato di legittimità.
- Una doglianza che investa il rigetto della domanda risarcitoria deve contenere motivi autonomi e specifici; in mancanza, la censura è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione delle critiche rivolte alla statuizione principale.
- In presenza di orientamenti consolidati della Corte, il ricorso che si limiti a riproporre tesi già smentite o non conformi a tali precedenti può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
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