Cassazione Civile, Ordinanza n. 15700/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia concerne la determinazione del residuo indennizzo spettante per la perdita di beni situati in Somalia, già appartenuti al comune dante causa degli attuali ricorrenti. In primo grado il Tribunale di Roma aveva condannato il Ministero al pagamento di ulteriori somme a titolo di indennizzo in favore degli aventi diritto. La Corte d'appello di Roma, adita dal Ministero, ha parzialmente riformato la decisione rideterminando l'ulteriore indennizzo dovuto e respingendo l'appello incidentale degli aventi causa in punto di decorrenza degli interessi, ritenendo non provata una specifica costituzione in mora anteriore al giudizio. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con due motivi: il primo denunciava la nullità della sentenza e della CTU per avere la Corte affidato al consulente un compito asseritamente valutativo delle prove, per omessa motivazione sulle critiche alla CTU, per contraddittorietà della motivazione e per errata valutazione degli atti notori prodotti a supporto della ricostruzione dei beni perduti; il secondo deduceva la violazione delle norme sugli indennizzi per i beni perduti e delle norme codicistiche in tema di interessi, sostenendo che la Corte avesse errato nel negare la decorrenza degli interessi da una domanda di revisione di stima del 1994, che sarebbe valsa come messa in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva attribuito alla CTU un improprio valore sostitutivo della prova, ma aveva richiesto al consulente una valutazione tecnica fondata su dati affidabili; ha inoltre escluso che fosse configurabile un vizio motivazionale censurabile, rilevando che l'adesione del giudice alla CTU è sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Quanto agli atti notori, la Cassazione ha osservato che la Corte territoriale ne aveva riconosciuto in astratto il valore indiziario, ma ne aveva escluso in concreto l'idoneità a consentire una esatta stima del danno, valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché formulato in modo non conforme all'art. 360, n. 3, c.p.c., senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza e con il consolidato orientamento sulla decorrenza degli interessi negli indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana: il coefficiente di rivalutazione previsto dalla legge comprende anche il ristoro del ritardo sino alla liquidazione amministrativa, sicché ulteriori interessi o maggior danno decorrono solo da una specifica costituzione in mora, che nel caso non risultava provata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 194 c.p.c.
La consulenza tecnica non può essere utilizzata per attribuire al consulente un potere di valutazione delle prove sostitutivo del giudice; il quesito deve restare nei limiti della valutazione tecnica dei dati affidabili.
art. 132 c.p.c., comma 4
Il vizio motivazionale è censurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; l'adesione alla CTU non richiede una confutazione espressa di ogni critica di parte se queste risultano implicitamente disattese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con specifiche argomentazioni che confrontino le norme invocate con la ratio della decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare chiaramente le norme violate e dimostrare in che modo la sentenza se ne discosti; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della doglianza.
art. 115 c.p.c.
La censura sull'utilizzo e valutazione degli atti notori attiene alla valutazione del materiale probatorio rimessa al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La valutazione degli elementi probatori, compresi gli atti notori come fonte indiziaria, resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione sufficiente.
legge n. 16/1980
Richiamata come disciplina degli indennizzi per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana.
legge n. 135/1985, art. 4
Il coefficiente di rivalutazione previsto per le domande presentate dopo il 1950 comprende nel quantum anche il ristoro del ritardo sino alla liquidazione amministrativa.
legge n. 98/1994, art. 1, comma 3
Le dichiarazioni giurate e gli atti sostitutivi di notorietà hanno valore meramente indiziario e non possono da soli supplire all'onere della prova.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di interessi e inadempimento, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una corretta deduzione della violazione di legge.
art. 1219 c.c.
La decorrenza degli interessi ulteriori richiede una costituzione in mora specifica del debitore/amministrazione.
art. 1224 c.c.
Gli ulteriori interessi moratori e il maggior danno decorrono dalla costituzione in mora; fino alla liquidazione amministrativa il coefficiente di rivalutazione già copre il ritardo.
art. 1281 c.c.
Richiamato nel motivo, ma senza un'effettiva confutazione della ratio decidendi sulla decorrenza degli interessi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere anche "percipiente", ma non può sostituire l'onere probatorio delle parti: il giudice deve comunque fondarla su dati tecnici e fattuali affidabili e non su elementi aleatori.
- Il vizio di motivazione è oggi deducibile in cassazione solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è sufficiente contestare la mera adesione del giudice alle conclusioni del CTU o chiedere una nuova valutazione del merito.
- Gli atti notori e le dichiarazioni sostitutive possono al più avere valore indiziario, ma la loro idoneità a provare l'esatto ammontare del danno è questione di fatto riservata al giudice di merito.
- La censura per violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate e confrontarle con la ratio della decisione impugnata; doglianze generiche o meramente assertive sono inammissibili.
- In tema di indennizzo per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, il coefficiente di rivalutazione previsto dalla disciplina speciale copre anche il ritardo nell'adempimento fino alla liquidazione amministrativa; ulteriori interessi o maggior danno decorrono solo da una specifica costituzione in mora, altrimenti dalla domanda giudiziale.
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