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Ordinanza

Ordinanza n. 2182/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. rep. QH/784/2019 del 24/09/1019 e n. prot. QH/47186/2019 del 24/09/2019 con la quale la resistente A. C. ha autorizzato la Green Power 2007 S.r.l. alla realizzazione dell’impianto per la distribuzione di carburanti sito in Roma, Via Castel Fusano snc, foglio n. 1078, particella n. 3118/parte, su area di proprietà privata e contestualmente rilasciato il permesso di costruire per l’esecuzione dei relativi lavori; - nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti e successivi, anche se al momento non conosciuti, del procedimento, volti all’ottenimento del prefato titolo abilitativo edilizio; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla Società ricorrente alle controparti in data 16/03/2026 e depositati il 20/3/2026: - del provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive-Direzione SUAP, Sportello Carburanti, prot. QH/2025/0036423 del 16/05/2025, con cui Roma Capitale ha disposto la revoca della sospensione, adottata con nota prot. QH/13688 del 03/03/2022, dell’efficacia della prefata determinazione Rep. n. QH/784/2019 – prot. n. QH/47186 del 24/09/2019, a far data dalla consegna/notifica del medesimo provvedimento, oltre a tutti gli atti istruttori presupposti depositati dal Comune di Roma Capitale, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza soltanto in data 23/01/2026, quando è stato depositato in allegato alla memoria d’udienza del Comune di Roma nel giudizio in epigrafe; - nonché di tutti gli atti ulteriori presupposti, conseguenti e successivi - anche se al momento dell’iscrizione a ruolo del giudizio non conosciuti - del procedimento volto all’ottenimento del titolo abilitativo relativo all’installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti da parte della Green Power 2007 S.r.l., originariamente costituito dalla già citata D.D. QH/47186/2019.

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 24 settembre 2019, recante autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e contestuale permesso di costruire, nonché, con motivi aggiunti, provvedimento del 16 maggio 2025 di revoca della sospensione dell’efficacia dell’originaria determinazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il titolo con cui Roma Capitale aveva autorizzato una società concorrente alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti in Roma, su area privata, rilasciando contestualmente il permesso di costruire. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento comunale che ha revocato la sospensione dell’efficacia dell’originario titolo, facendo decorrere nuovamente i relativi effetti. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono, in sede cautelare, contestazioni relative all’iniziale mancanza del parere igienico-sanitario dell’ASL, alla collocazione dell’impianto a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro del cimitero di Ostia Antica, pur nel rispetto della distanza minima inderogabile di 50 metri, nonché alla dedotta applicabilità del vincolo aeroportuale previsto dagli artt. 707 e seguenti del Codice della navigazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In base alla sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che l’originaria determinazione del 2019 fosse stata legittimamente ed efficacemente convalidata mediante un successivo sub-procedimento comunale. Tale sub-procedimento era diretto ad acquisire il parere igienico-sanitario dell’ASL inizialmente mancante e ad adottare la deliberazione consiliare necessaria per autorizzare la collocazione dell’impianto a distanza inferiore a 200 metri dal cimitero, fermo il limite minimo di 50 metri. Gli atti di regolarizzazione sono confluiti nel provvedimento del 16 maggio 2025, che ha dato atto dell’emendamento dei vizi dell’originario titolo, mantenendone fermi gli effetti, precedentemente sospesi nelle more della convalida, e disponendone la ripresa. Quanto al vincolo aeroportuale, il TAR ha rilevato che, allo stato degli atti, la dislocazione e le altezze dell’impianto non apparivano tali da ricadere nell’ambito degli artt. 707 e seguenti del Codice della navigazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della società ricorrente e liquidate in euro 1.000 per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e ha respinto l’istanza.

  • artt. 707 e seguenti Codice della navigazione

    Il TAR ha ritenuto, allo stato degli atti, che l’impianto non presentasse per dislocazione e altezza i presupposti per ricadere nell’ambito applicativo del vincolo aeroportuale.

  • Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

    È il Codice della navigazione cui appartengono gli artt. 707 e seguenti richiamati per la verifica del vincolo aeroportuale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, anche alla luce di una cognizione sommaria, l’atto impugnato non appare assistito dal necessario fumus boni iuris.
  • La convalida può legittimamente emendare vizi dell’originario provvedimento quando l’amministrazione attivi un successivo sub-procedimento volto ad acquisire gli elementi mancanti e ad adottare gli atti necessari alla regolarizzazione, mantenendo fermi gli effetti dell’atto nei limiti consentiti dall’ordinamento.
  • La convalida di un titolo amministrativo può comprendere l’acquisizione successiva del parere inizialmente mancante e l’adozione della deliberazione necessaria a superare una specifica limitazione localizzativa, purché siano rispettati i limiti inderogabili previsti dalla disciplina applicabile.
  • La dedotta applicabilità dei vincoli aeroportuali deve essere verificata in concreto in relazione alla dislocazione e alle altezze dell’impianto; in assenza dei relativi presupposti non sussiste, allo stato della cognizione cautelare, un vizio idoneo a fondare la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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