Sentenza n. 1525/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento a) della comunicazione di avvenuta esclusione dalla procedura aperta di gara, espletata ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023, avente ad oggetto “Attività di ricerca volta alla progettazione e allo sviluppo di Theion” nell’ambito del Progetto “FIS2023-Dangelo Lacuna (Bando Fis 2)” trasmessa con pec del 29.10.2025; b) del verbale di seduta riservata n. 1 del 7.10.2025 della Commissione di gara, nominata con Decreto del Direttore n. 445 del 25.9.2025 per lo svolgimento della seduta riservata della procedura di gara; c) del verbale di seduta pubblica n. 2 del 23.10.2025 della Commissione di esclusione dalla procedura di gara, nella parte in cui assegnando il punteggio tecnico di 64,43 punti la ricorrente non veniva ammessa al prosieguo disponendone l’esclusione perché “non raggiunge la soglia di sbarramento nei subcriteri 2.1, 2.2”; d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta di gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento relativa al subcriterio 2.2 dell'offerta tecnica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione, i verbali della commissione e gli atti connessi relativi alla gara per l'affidamento di attività di ricerca e sviluppo del software "Theion", basato sull'intelligenza artificiale applicata alla ricostruzione testuale dei papiri ercolanesi. La lex specialis prevedeva soglie minime di sbarramento, tra cui 13 punti per il criterio 2, articolato nei subcriteri 2.1, relativo all'esperienza nel riconoscimento automatico dei caratteri in testi manoscritti, e 2.2, relativo all'esperienza nell'addestramento di modelli di IA per testi frammentari. La ricorrente aveva ottenuto 64,43 punti complessivi per l'offerta tecnica, 10/10 per il subcriterio 2.1, 0/12 per il subcriterio 2.2 e 8/8 per il subcriterio 3.1, ma non aveva raggiunto la soglia di 13 punti prevista per il criterio 2. Ha dedotto l'irragionevolezza e l'illogicità del punteggio attribuito al subcriterio 2.2, sostenendo che i progetti "Mosaic", "Saffo" e "Cleopatra" dimostrassero esperienza nell'addestramento di modelli di IA per testi frammentari; la contraddittorietà tra i punteggi assegnati ai subcriteri 2.1, 2.2 e 3.1; l'erronea interpretazione della nozione di testi frammentari, che avrebbe dovuto comprendere anche immagini e superfici pittoriche deteriorate; il difetto di motivazione, in particolare per l'attribuzione di zero punti; l'omessa predeterminazione dei criteri valutativi; e la mancata attivazione del soccorso istruttorio procedimentale. In memoria, ha inoltre richiamato ulteriori pubblicazioni in ambito NLP non indicate nel ricorso introduttivo. L'Università ha eccepito l'inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della lex specialis e ha difeso la valutazione della commissione, sostenendo che l'offerta documentava esperienza nella computer vision applicata ad affreschi e dipinti, ma non esperienza specifica nella modellazione linguistica e nella ricostruzione di testi antichi frammentari.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo superfluo esaminare l'eccezione preliminare dell'Università. Ha ribadito che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione e può essere sindacata solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, erroneità manifesta o abnormità, non essendo consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Nel merito, ha ritenuto legittima l'attribuzione di zero punti al subcriterio 2.2, distinguendo tra computer vision, diretta alla ricostruzione di immagini e superfici pittoriche, e NLP applicata a testi antichi frammentari, diretta alla ricostruzione linguistica, sintattica, morfologica e semantica di parti mancanti. I progetti prodotti dalla ricorrente riguardavano il primo ambito e costituivano quindi un aliud pro alio rispetto all'esperienza specificamente richiesta dalla lex specialis, riferita all'addestramento di modelli di IA su testi antichi frammentari, in particolare sul corpus greco delle opere di Filodemo di Gadara. È stata esclusa la contraddittorietà con il punteggio pieno ottenuto per il subcriterio 2.1, poiché quest'ultimo riguardava il riconoscimento di caratteri visibili, mentre il subcriterio 2.2 riguardava la ricostruzione del contenuto linguistico non visibile o mancante. È stata altresì esclusa la contraddittorietà con il subcriterio 3.1, che valutava i curricula e le competenze individuali dei professionisti, mentre il subcriterio 2.2 valutava i risultati e l'esperienza concreta del team in specifici progetti di addestramento di modelli di IA per testi frammentari. Le ulteriori deduzioni sulle pubblicazioni NLP contenute nella memoria sono state ritenute potenzialmente ampliative del thema decidendum e comunque non provate, non essendo state depositate le pubblicazioni; in ogni caso, non ne è stata dimostrata la pertinenza al subcriterio 2.2. Il TAR ha inoltre escluso l'applicabilità del soccorso istruttorio procedimentale, poiché avrebbe comportato un'integrazione o modificazione postuma dell'offerta tecnica su un profilo essenziale, in violazione della par condicio e del principio di autoresponsabilità dei concorrenti. È stata respinta anche la censura sul difetto di motivazione: il punteggio numerico è stato ritenuto sufficiente, essendo i criteri e sottocriteri, integrati dalla relazione istruttoria del RUP, chiari, analitici e sufficientemente dettagliati. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese processuali in favore dell'Università; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara è stata indetta come procedura aperta e la lex specialis ha previsto soglie minime di sbarramento per l'offerta tecnica ai sensi dell'art. 108, comma 7.
art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023
Consente la previsione nella lex specialis di soglie minime di sbarramento per l'offerta tecnica; il mancato raggiungimento della soglia prevista per il criterio 2 ha determinato l'esclusione della concorrente.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Disciplina le diverse forme di soccorso: integrativo, sanante, istruttorio in senso stretto e correttivo. Il soccorso istruttorio in senso stretto può chiarire l'offerta senza modificarla, ma non può colmare una carenza essenziale mediante integrazione postuma dell'offerta tecnica.
art. 34 c.p.a.
Delimita il sindacato giurisdizionale, escludendo la sostituzione del giudice all'amministrazione nelle valutazioni tecniche fuori dai casi previsti dalla legge.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Impone la specifica indicazione dei motivi di ricorso e impedisce al giudice di esaminare ragioni di illegittimità non adeguatamente dedotte.
art. 73 c.p.a.
La memoria conclusiva non può essere utilizzata per ampliare il thema decidendum introducendo nuovi profili di censura non notificati alla controparte.
artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.
Grava sulla parte che agisce l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda; nel processo amministrativo il metodo acquisitivo non esonera il ricorrente dall'offrire almeno un principio di prova.
Massime di principio
- La valutazione della commissione giudicatrice sull'offerta tecnica rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto quando presenti manifesta illogicità, irragionevolezza, erroneità, arbitrarietà o abnormità; non è sufficiente dimostrare la mera non condivisibilità del giudizio tecnico.
- Quando la lex specialis richiede esperienza nell'addestramento di modelli di intelligenza artificiale applicati a testi antichi frammentari, tale requisito è distinto dall'esperienza nella computer vision applicata alla ricostruzione di immagini o superfici pittoriche e dall'esperienza nel mero riconoscimento automatico di caratteri visibili.
- Il principio di equivalenza non consente di ritenere equivalente un'esperienza che riguardi un oggetto, una funzione o un dominio tecnico radicalmente diverso da quello richiesto dalla lex specialis; in tale ipotesi ricorre un aliud pro alio non valutabile come prestazione equivalente.
- Il soccorso istruttorio in senso stretto può essere utilizzato per chiarire il contenuto ambiguo dell'offerta tecnica, senza attingere a elementi estranei né modificare l'impegno negoziale, ma non può colmare la mancanza di un'esperienza essenziale o integrare postumamente l'offerta, anche in ragione della par condicio e del principio di autoresponsabilità dei concorrenti.
- Il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente della valutazione dell'offerta quando la lex specialis e gli atti integrativi predeterminano criteri, sottocriteri e parametri con chiarezza e adeguato dettaglio, consentendo di comprendere e controllare l'iter valutativo della commissione.
- Nel processo amministrativo, il ricorrente deve specificamente allegare e provare i fatti posti a fondamento delle censure; il metodo acquisitivo non supplisce alla mancata produzione di documenti che si trovano nella disponibilità esclusiva del ricorrente, quale l'offerta tecnica da esso predisposta.
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