Sentenza n. 1706/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3980/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che imponeva l'assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere complessivamente euro 1.000,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Sono stati chiesti l'ordine di conformazione al giudicato, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e successivamente notificata in copia informatica unitamente al ricorso, si limitava a conferire al difensore il potere di agire per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della l. n. 107/2015, senza indicare il TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. Il ricorrente non era presente in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La genericità può essere superata quando la procura sia apposta in calce o a margine del ricorso, poiché il collegamento materiale con l'atto consente di identificarne l'oggetto; tale eccezione non opera, invece, per una procura su foglio separato redatta su supporto analogico e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini delle modalità telematiche e dell'autenticazione, ma non elimina l'esigenza che il testo della procura contenga elementi specifici sulla controversia. Il TAR ha inoltre ritenuto non sanabile il vizio mediante il combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli orientamenti già presenti, sicché la scelta della soluzione meno prudente non integrava un'oggettiva situazione di incertezza normativa. Il rilievo d'ufficio è stato ritenuto ritualmente esaminabile nonostante l'assenza del difensore del ricorrente in camera di consiglio, interpretata come rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata in udienza. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina l'equiparazione telematica della procura separata alla procura apposta in calce, ma non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo la decisione, non è necessario un ulteriore avviso se il difensore non è presente in udienza o camera di consiglio.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c.; il relativo meccanismo non consente di sanare la mancanza originaria della procura speciale nel processo amministrativo.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei vizi della rappresentanza processuale non è applicabile alla mancanza originaria della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'oggettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto, tra orientamenti già esistenti, quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati a sostegno della necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo e della conseguente esigenza di conferire una procura speciale adeguatamente specifica.
art. 99 c.p.a.
Rilevante in relazione alla funzione nomofilattica dell'Adunanza plenaria, la cui pronuncia è stata utilizzata dal TAR come conferma dell'insanabilità della carenza di procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare concretamente la controversia, indicando o rendendo identificabili l'oggetto del ricorso e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata che si limiti a conferire genericamente il mandato per il riconoscimento di una posizione sostanziale non è sufficiente.
- La procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente valida come procura speciale per il solo fatto di essere considerata, ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, apposta in calce all'atto; resta necessario che il suo contenuto individui adeguatamente la controversia.
- La genericità della procura può essere superata quando essa sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il contesto documentale unitario rende identificabile l'oggetto del mandato; tale criterio non si estende alla procura analogica separata allegata a un ricorso informatico.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e non può essere validamente formata soltanto in occasione della notificazione o del deposito dell'atto.
- La mancanza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante il meccanismo di regolarizzazione previsto dagli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano orientamenti interpretativi alternativi e la parte abbia scelto la soluzione meno cautelativa, potendo adottare senza particolare difficoltà quella idonea a evitare la preclusione processuale.
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