Sentenza n. 270/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza numero 277/2025, emessa in data 16 maggio 2025 dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, in persona del Giudice dott. Paganelli, nel giudizio svoltosi tra la ricorrente signora Rovinelli Alessandra, c.f. RVNLSN80R43D488G ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di accoglimento del ricorso e - riconosciuto il diritto della ricorrente all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione – di assegnazione in essa delle somme spettanti per gli anni scolastici 2020/2021, con condanna della parte resistente le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale del lavoro che aveva riconosciuto il diritto all'attivazione della Carta elettronica del docente e all'assegnazione delle somme spettanti per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e regolarmente notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero all'assegnazione delle somme spettanti mediante la Carta elettronica del docente, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. È stata inoltre richiesta la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che il Ministero, costituitosi soltanto formalmente, non aveva contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche mediante gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare dell'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta elettronica del docente, già riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nell'ambito dell'ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza avverso una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza notificata all'Amministrazione non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, l'Amministrazione che si costituisca solo formalmente e non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna all'integrale esecuzione del titolo.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione del giudicato: può essere negato quando la nomina del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l'adempimento e non sussistano particolari ragioni per dubitare dell'esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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