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Direttiva 2007/36

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 luglio 2007 , relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Normativa europea32007L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza alcuni profili essenziali dell’esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate, con particolare attenzione alla partecipazione all’assemblea, al voto, alla delega e ai mezzi elettronici. Introduce standard minimi su convocazione, informazione preassembleare, diritto di iscrivere punti all’ordine del giorno, diritto di porre domande e pubblicazione dei risultati della votazione. Il testo mira soprattutto a rimuovere gli ostacoli per gli azionisti non residenti e a favorire il voto transfrontaliero, lasciando agli Stati membri margini su modalità attuative, termini specifici e ulteriori misure nazionali.

Direttiva sull’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, volta a facilitare la partecipazione alle assemblee, il voto informato e il voto transfrontaliero.

Ambito di applicazione

Si applica alle società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro, con riguardo ai diritti degli azionisti con azioni aventi diritto di voto in relazione alle assemblee. Lo Stato membro competente è quello della sede legale della società. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione gli organismi di investimento collettivo ex direttiva 85/611/CEE, altri OIC autorizzati con caratteristiche analoghe e le società cooperative. Per i diritti diversi dal voto, gli Stati membri possono estendere le norme minime anche alle azioni senza diritto di voto, se non già soggette a regime equivalente.

Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

La direttiva mira a rafforzare il governo societario delle società quotate e a facilitare l’esercizio effettivo dei diritti degli azionisti, in particolare in contesti transfrontalieri. I considerando evidenziano la necessità di eliminare ostacoli pratici e giuridici al voto, alla partecipazione all’assemblea e all’accesso alle informazioni, facendo leva anche sulle tecnologie elettroniche.

Obiettivi e logica di armonizzazione

La disciplina introduce requisiti minimi comuni per rendere più agevole e trasparente l’esercizio dei diritti conferiti da azioni con diritto di voto. L’impostazione è di armonizzazione minima: la direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato, ma lascia margini sulla forma e sui mezzi di attuazione, e consente l’adozione di misure nazionali più ampie purché compatibili con il testo europeo.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle società aventi sede legale in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante nell’Unione. La legge applicabile è quella dello Stato membro della sede legale. Gli Stati membri possono escludere alcuni organismi di investimento collettivo e le società cooperative. Per i diritti diversi dal voto, è possibile estendere le regole anche alle azioni senza diritto di voto, se non già soggette a regime equivalente.

Informazioni preassembleari e convocazione

L’articolo 5 impone che la convocazione dell’assemblea sia pubblicata almeno 21 giorni prima; il termine può essere ridotto a 14 giorni se la società offre voto elettronico accessibile a tutti gli azionisti e l’assemblea adotta la relativa decisione con maggioranza dei due terzi. Per la seconda convocazione e le successive, il termine minimo può non applicarsi se non vengono aggiunti nuovi punti all’ordine del giorno e restano almeno 10 giorni tra convocazione finale e assemblea. La convocazione deve indicare data, luogo, ordine del giorno, modalità di partecipazione e voto, diritti esercitabili, data di registrazione se prevista, documentazione disponibile e sito internet societario.

La società deve inoltre mantenere per almeno 21 giorni prima dell’assemblea, e fino alla sua conclusione, una sezione del proprio sito internet con la convocazione, il numero totale di azioni e diritti di voto, i documenti assembleari, le proposte di deliberazione o il commento dell’organo competente e, se applicabile, i moduli per il voto per delega e per corrispondenza. Se i moduli non possono essere pubblicati per ragioni tecniche, la società deve indicare come ottenerli in formato cartaceo e inviarli gratuitamente su richiesta.

Diritti di inserire punti all’ordine del giorno e di presentare proposte

Gli azionisti, singolarmente o congiuntamente, hanno il diritto di chiedere l’inserimento di punti all’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera. Eventuali soglie partecipative non possono superare il 5% del capitale. Gli Stati membri possono riservare il diritto di iscrizione dei punti all’assemblea annuale, purché sia possibile chiedere la convocazione di un’assemblea diversa con i punti richiesti. Se l’esercizio del diritto comporta una modifica dell’ordine del giorno già comunicato, la società deve pubblicare tempestivamente l’ordine del giorno modificato con modalità equivalenti a quelle della convocazione originaria.

Partecipazione, data di registrazione e prova della qualità di azionista

La direttiva vieta di subordinare la partecipazione e il voto al deposito, trasferimento o registrazione preventiva delle azioni a nome di terzi. Il diritto di partecipare e votare dipende dalle azioni possedute alla data di registrazione, che non può precedere di oltre 30 giorni l’assemblea. Tra l’ultima data utile per la convocazione e la data di registrazione devono intercorrere almeno 8 giorni, ridotti a 6 giorni in alcune ipotesi di seconda convocazione. La prova dello status di azionista può essere richiesta solo nella misura necessaria e proporzionata all’identificazione.

Partecipazione elettronica, domande e voto a distanza

Gli Stati membri devono consentire alle società di offrire forme di partecipazione elettronica, tra cui trasmissione in tempo reale, comunicazione bidirezionale in tempo reale e voto elettronico prima o durante l’assemblea senza presenza fisica. I relativi requisiti possono riguardare solo identificazione e sicurezza delle comunicazioni e devono essere proporzionati.

Ogni azionista ha il diritto di porre domande sui punti all’ordine del giorno; la società deve rispondere, salvo misure di tutela dell’identificazione, del corretto svolgimento dell’assemblea, della riservatezza e degli interessi societari. È ammessa una risposta unitaria per domande identiche e, in alternativa, la risposta può ritenersi fornita se le informazioni sono rese disponibili sul sito internet in formato domanda/risposta.

Voto per delega

Il voto per delega è uno degli assi centrali della direttiva. Ogni azionista può nominare una persona fisica o giuridica come rappresentante, che gode degli stessi diritti di intervento e di domanda dell’azionista rappresentato. Gli Stati membri devono eliminare le norme che limitano l’idoneità dei rappresentanti, salvo il requisito della capacità giuridica.

Sono consentite limitazioni alla durata o al perimetro della delega e, entro limiti, al numero di rappresentanti designabili per assemblea. Tuttavia, se l’azionista detiene azioni in più conti titoli, deve poter nominare un rappresentante distinto per ciascun conto. La direttiva ammette misure anti-abuso e anti-conflitto di interessi, tra cui obblighi informativi sul conflitto, richiesta di istruzioni specifiche e restrizioni alla subdelega. Sono indicati come esempi di potenziali conflitti i casi in cui il rappresentante sia azionista di controllo, amministratore, dirigente, vigilatore, dipendente, revisore o parente di tali soggetti.

Il rappresentante deve votare secondo le istruzioni ricevute. Gli Stati membri possono imporre la conservazione delle istruzioni e la conferma del loro rispetto. È inoltre espressamente ammesso che il medesimo rappresentante riceva deleghe da più azionisti senza limiti quantitativi.

Formalità elettroniche e voto per corrispondenza

La nomina del rappresentante deve poter avvenire con mezzi elettronici; inoltre, gli Stati membri devono consentire che la notifica della designazione alla società avvenga per via elettronica, garantendo almeno un mezzo effettivo di notifica elettronica. Le formalità possono essere richieste solo in forma scritta e solo se necessarie e proporzionate all’identificazione o alla verifica delle istruzioni di voto.

La società può offrire il voto per corrispondenza prima dell’assemblea; anche in questo caso i requisiti sono limitati a quelli necessari per l’identificazione e la sicurezza, con giudizio di proporzionalità.

Intermediari finanziari e esercizio indiretto dei diritti di voto

L’articolo 13 affronta i casi in cui l’azionista, riconosciuto come tale dalla legge applicabile, agisca professionalmente per conto di un cliente. I requisiti informativi non possono andare oltre un elenco che consenta alla società di conoscere l’identità di ciascun cliente e il numero di azioni per cui il voto è esercitato per suo conto. Gli ulteriori requisiti formali su autorizzazione e istruzioni di voto non possono superare quanto necessario per identificare il cliente o verificare le istruzioni. L’azionista professionale può votare in modo diverso per azioni diverse e la limitazione del numero di rappresentanti non può impedirgli di conferire deleghe a ciascun cliente o a terzi designati dal cliente.

Risultato della votazione e pubblicità post-assembleare

La società deve determinare, per ogni delibera, almeno il numero di azioni con voto valido, la quota di capitale rappresentata, il numero totale di voti validamente espressi, i voti favorevoli e contrari e, se del caso, le astensioni. Gli Stati membri possono prevedere che, se nessun azionista richiede il rendiconto completo, sia sufficiente una determinazione limitata ai fini della verifica della maggioranza richiesta.

I risultati devono essere pubblicati sul sito internet della società entro il termine fissato dal diritto nazionale e comunque non oltre 15 giorni dopo l’assemblea. Restano salve le regole nazionali su validità delle deliberazioni e sull’impugnazione dei risultati.

Recepimento, termini e margini nazionali

Gli Stati membri dovevano adottare le misure di recepimento entro il 3 agosto 2009 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Per gli Stati che al 1° luglio 2006 avevano già limiti o divieti particolari in materia di designazione del rappresentante nei casi di conflitto di interessi indicati dall’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, punto ii), il recepimento di tale specifico aspetto poteva slittare al 3 agosto 2012.

La direttiva richiede anche la comunicazione alla Commissione del numero di giorni fissato dagli Stati membri per l’esercizio di taluni diritti (articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3) e di ogni successiva modifica. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e competenza normativa

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: i requisiti per l’esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto nelle assemblee delle società quotate. La disciplina è regolata dalla legge dello Stato membro della sede legale; gli Stati membri possono escludere alcune categorie di organismi di investimento collettivo e le società cooperative. L’articolo 3 consente inoltre agli Stati membri di imporre obblighi ulteriori alle società o misure aggiuntive per agevolare l’esercizio dei diritti degli azionisti.

Parità di trattamento, informazione preventiva e accesso ai documenti

L’articolo 4 impone la parità di trattamento di tutti gli azionisti nella stessa posizione per partecipazione e voto. L’articolo 5 stabilisce che la convocazione dell’assemblea sia pubblicata almeno 21 giorni prima della data dell’assemblea; gli Stati membri possono ridurre il termine a 14 giorni se la società consente il voto elettronico accessibile a tutti gli azionisti, con decisione assembleare adottata a maggioranza di almeno due terzi e valida al massimo fino alla successiva assemblea annuale. Per la seconda convocazione o successive, non si applicano i termini minimi se non vi sono nuovi punti all’ordine del giorno e intercorrono almeno 10 giorni tra convocazione finale e assemblea. La convocazione deve contenere, tra l’altro, luogo, data, ordine del giorno, modalità di partecipazione e voto, diritti ex articoli 6 e 9, data di registrazione se applicabile, indicazione dei documenti e del sito internet societario. I documenti e le informazioni essenziali devono essere disponibili sul sito internet della società per almeno 21 giorni prima dell’assemblea e fino alla sua conclusione; se la convocazione è più tardiva, il periodo si riduce di conseguenza.

Diritto di inserire punti all’ordine del giorno e di presentare proposte

L’articolo 6 riconosce agli azionisti, individualmente o collettivamente, il diritto di chiedere l’iscrizione di punti all’ordine del giorno, purché accompagnati da motivazione o proposta di delibera, e di presentare proposte di delibera sui punti all’ordine del giorno. Gli Stati membri possono limitare l’esercizio del diritto di iscrizione all’assemblea annuale, purché gli azionisti possano chiedere la convocazione di un’assemblea diversa con i punti richiesti. Eventuali soglie di partecipazione non possono superare il 5% del capitale. Gli Stati membri fissano una data unica entro la quale esercitare il diritto di inserire punti all’ordine del giorno; se il punto comporta modifica dell’ordine del giorno, la società deve pubblicare quello modificato in tempo utile per consentire la designazione del rappresentante o il voto per corrispondenza.

Requisiti di partecipazione e data di registrazione

L’articolo 7 vieta di subordinare il diritto di partecipare e votare al deposito, trasferimento o registrazione preventiva delle azioni a nome altrui, e vieta restrizioni anomale alla vendita o trasferimento nel periodo tra data di registrazione e assemblea. Il diritto di partecipare e votare dipende dalle azioni detenute a una data di registrazione fissata prima dell’assemblea; tale data non può precedere di oltre 30 giorni l’assemblea. Deve intercorrere almeno 8 giorni tra l’ultima data utile per la convocazione e la data di registrazione; per alcune seconde convocazioni lo Stato membro può ridurre a 6 giorni. La prova della qualità di azionista può essere assoggettata solo a requisiti proporzionati e necessari all’identificazione.

Partecipazione e voto per mezzi elettronici, domande in assemblea

L’articolo 8 consente agli Stati membri di permettere alle società qualsiasi forma di partecipazione elettronica, inclusa la trasmissione in tempo reale, la comunicazione bidirezionale in tempo reale e il voto elettronico prima o durante l’assemblea. Tali strumenti possono essere soggetti solo a requisiti necessari per l’identificazione e la sicurezza delle comunicazioni, in misura proporzionata. L’articolo 9 attribuisce a ogni azionista il diritto di porre domande sui punti all’ordine del giorno e obbliga la società a rispondere, salvo misure nazionali o societarie per identificazione, corretto svolgimento, preparazione e riservatezza; gli Stati membri possono anche prevedere che la risposta sia considerata fornita se le informazioni sono disponibili sul sito in formato domanda/risposta.

Voto per delega e formalità di nomina

L’articolo 10 riconosce a ogni azionista il diritto di nominare una persona fisica o giuridica come rappresentante, con gli stessi diritti di intervento e domanda dell’azionista rappresentato. Gli Stati membri devono sopprimere le limitazioni alla idoneità dei rappresentanti, salvo la capacità giuridica, e possono limitare la delega a una singola assemblea o a un periodo determinato. Possono inoltre limitare il numero di rappresentanti, ma non in modo da impedire la designazione di rappresentanti distinti per conti titoli diversi. Sono consentite misure contro conflitti di interesse, inclusi obblighi di disclosure, richiesta di istruzioni specifiche e limiti alla subdelega, con esempi tipici di conflitto elencati nel paragrafo 3. Il rappresentante deve votare secondo le istruzioni ricevute; gli Stati membri possono imporre conservazione delle istruzioni e conferma del loro rispetto. Una persona può ricevere deleghe da più azionisti senza limiti quantitativi.

Notifica elettronica, voto per corrispondenza e intermediari

L’articolo 11 impone agli Stati membri di consentire la designazione del rappresentante con mezzi elettronici e di permettere la notifica elettronica della designazione alla società, garantendo almeno un mezzo effettivo di notifica elettronica. Le formalità possono essere richieste solo in forma scritta e, oltre a ciò, solo se necessarie e proporzionate all’identificazione o alla verifica delle istruzioni. L’articolo 12 impone di consentire il voto per corrispondenza prima dell’assemblea, con sole limitazioni necessarie per identificazione e sicurezza. L’articolo 13 disciplina il caso degli azionisti che agiscono professionalmente per conto di un cliente: i requisiti di comunicazione e di autorizzazione non possono eccedere quanto necessario, l’azionista può votare in modo diverso per azioni diverse e la limitazione al numero di rappresentanti non può impedire deleghe a ciascun cliente o a terzi designati dal cliente.

Risultato della votazione e pubblicazione

L’articolo 14 impone alla società di determinare, per ogni delibera, almeno numero di azioni con voto valido, percentuale di capitale rappresentata, numero totale di voti validamente espressi, voti favorevoli, contrari e, se del caso, astensioni; gli Stati membri possono consentire una determinazione più limitata se nessun azionista richiede il rendiconto completo. I risultati devono essere pubblicati sul sito internet della società entro il termine previsto dalla legge nazionale e comunque non oltre 15 giorni dopo l’assemblea. Restano salve le regole nazionali sulle formalità di validità delle deliberazioni e sulle impugnazioni.

Recepimento, informazioni alla Commissione e entrata in vigore

L’articolo 15 impone il recepimento entro il 3 agosto 2009. In deroga, gli Stati membri che al 1° luglio 2006 avevano norme che limitavano o vietavano la designazione del rappresentante nei casi di conflitto di interessi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, punto ii), devono recepire tale specifico aspetto entro il 3 agosto 2012. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il numero di giorni fissato per gli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3, e ogni modifica. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiediritto societariogoverno societariomercati finanziaridiritti degli azionistitrasparenza

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