Direttiva 2007/38
Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007 , concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva impone agli Stati membri di prescrivere, entro termini determinati, l'installazione a posteriori di specchi grandangolari e di accostamento sui veicoli commerciali pesanti già in circolazione, per ridurre gli incidenti causati dagli angoli ciechi. L'obbligo si applica ai veicoli N2 e N3 non rientranti nell'ambito della direttiva 2003/97/CE, con alcune esclusioni e deroghe per ragioni tecniche, economiche o storiche. Sono previste soglie minime di campo visivo, la notifica alla Commissione delle soluzioni tecniche ammesse, un coordinamento con i controlli tecnici e una relazione di riesame della Commissione entro il 6 agosto 2011.
Installazione a posteriori di specchi e altri dispositivi di visione indiretta sui veicoli commerciali pesanti già immatricolati nella Comunità, al fine di ridurre gli angoli ciechi e migliorare la sicurezza stradale.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli delle categorie N2 e N3, ai sensi dell'allegato II, punto 2, sezione A, della direttiva 70/156/CEE, immatricolati nella Comunità e non omologati, o non omologati come singoli veicoli, ai sensi della direttiva 2003/97/CE. Restano esclusi: i veicoli N2 e N3 immatricolati prima del 1° gennaio 2000; i veicoli N2 con massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate nei quali non sia possibile installare uno specchio di categoria V rispettando le condizioni tecniche previste; i veicoli soggetti a misure nazionali anteriori alle date di attuazione della direttiva 2003/97/CE che impongano dispositivi di visione indiretta lato passeggero coprenti almeno il 95% del campo visivo totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V.
Installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti
La direttiva 2007/38/CE interviene per ridurre gli incidenti stradali provocati dagli angoli ciechi dei veicoli commerciali pesanti già in circolazione. Il legislatore unionale richiama l'esigenza di proteggere in particolare gli utenti vulnerabili della strada e collega l'intervento alla strategia europea di sicurezza stradale e al quadro tecnico della direttiva 2003/97/CE.
Obiettivi e ratio dell'intervento
La direttiva parte dal presupposto che i veicoli pesanti già immatricolati non sono coperti dagli obblighi di omologazione applicabili ai veicoli nuovi e che la sostituzione del parco circolante richiede tempi lunghi. Per questo impone un retrofit mirato di dispositivi di visione indiretta, preferibilmente specchi, per migliorare il campo di visibilità del conducente e ridurre gli incidenti mortali o gravi in corrispondenza di incroci, confluenze e rotatorie.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L'articolo 1 circoscrive la disciplina ai veicoli delle categorie N2 e N3, ossia veicoli commerciali pesanti, immatricolati nella Comunità. L'articolo 2 precisa che rientrano nel campo di applicazione solo i veicoli non omologati, o non omologati come singoli veicoli, ai sensi della direttiva 2003/97/CE.
Sono esclusi:
- i veicoli N2 e N3 immatricolati prima del 1° gennaio 2000;
- i veicoli N2 con massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate nei quali non sia possibile installare uno specchio di categoria V nel rispetto delle condizioni tecniche indicate;
- i veicoli già soggetti a misure nazionali entrate in vigore prima delle date di attuazione della direttiva 2003/97/CE, quando tali misure impongano dispositivi lato passeggero che coprano almeno il 95% del campo visivo totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V.
Obblighi di risultato per gli Stati membri
Gli Stati membri devono prescrivere che, tra il 6 agosto 2007 e il 31 marzo 2009, tutti i veicoli rientranti nell'articolo 2, paragrafo 1, siano equipaggiati, dal lato del passeggero, con specchi grandangolari e di accostamento conformi alle categorie IV e V della direttiva 2003/97/CE. Si tratta di un obbligo di risultato: la direttiva lascia agli Stati la scelta delle misure interne di attuazione, ma impone il raggiungimento dell'equipaggiamento richiesto entro il termine finale stabilito.
Standard tecnici e soluzioni alternative
L'articolo 3, paragrafo 2, ammette una conformità sostanziale quando la combinazione dei campi visivi copre almeno:
- il 95% del campo visivo totale a livello del suolo di uno specchio di categoria IV;
- l'85% del campo visivo totale a livello del suolo di uno specchio di categoria V.
L'articolo 3, paragrafo 3, prevede inoltre una deroga funzionale: quando manchino soluzioni tecniche disponibili ed economicamente sostenibili per installare specchi conformi ai criteri ordinari, i veicoli possono essere dotati di specchi supplementari e/o di altri dispositivi di visione indiretta, purché sia comunque raggiunta la copertura minima sopra indicata. La direttiva riconosce quindi un margine di discrezionalità tecnica agli Stati e alle autorità competenti, ma entro limiti quantitativi predeterminati.
Coordinamento con la Commissione e pubblicità delle soluzioni tecniche
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione l'elenco delle soluzioni tecniche conformi all'articolo 3, e la Commissione deve rendere tali informazioni accessibili al pubblico di tutti gli Stati membri mediante il proprio sito web o altro mezzo appropriato. Questo meccanismo mira a uniformare l'applicazione della direttiva e a favorire la diffusione delle soluzioni tecniche ammesse.
Conformità e controlli tecnici
La conformità ai criteri tecnici dell'articolo 3 è determinata sulla base della prova fornita da uno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 96/96/CE, relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei rimorchi. Inoltre, la Commissione, assistita dai comitati competenti delle direttive 96/96/CE e 70/156/CEE, deve adottare entro il 6 agosto 2008 le misure necessarie per assicurare che i dispositivi siano installati e sottoposti a controllo tecnico di conformità e di idoneità su strada secondo i requisiti della direttiva.
Monitoraggio e riesame della disciplina
Entro il 6 agosto 2011 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, accompagnata da uno studio sugli incidenti dovuti agli angoli ciechi che riguardi tutti i veicoli e tutti i costi sostenuti. Se del caso, la relazione deve essere accompagnata da una proposta di revisione della normativa vigente, sulla base di un'analisi costi-benefici più completa.
Recepimento, pubblicazione e entrata in vigore
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 6 agosto 2008, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri.
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo e ambito materiale
L'articolo 1 stabilisce l'obbligo di installare sistemi per la visione indiretta sui veicoli delle categorie N2 e N3 immatricolati nella Comunità, con finalità di sicurezza stradale e riduzione degli incidenti causati dagli angoli ciechi.
Esclusioni dall'applicazione
L'articolo 2 esclude i veicoli N2 e N3 immatricolati prima del 1° gennaio 2000; i veicoli N2 fino a 7,5 tonnellate per i quali non sia tecnicamente possibile installare uno specchio di categoria V rispettando le condizioni di altezza minima e visibilità dal posto di guida; e i veicoli già soggetti a misure nazionali preesistenti che impongano dispositivi lato passeggero con copertura almeno pari al 95% del campo visivo totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V.
Obbligo di retrofit e termini di attuazione
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri, a decorrere dal 6 agosto 2007 e non oltre il 31 marzo 2009, di prescrivere l'installazione lato passeggero di specchi grandangolari e di accostamento conformi alle categorie IV e V della direttiva 2003/97/CE.
Soglie alternative di conformità
L'articolo 3, paragrafo 2, considera rispettati gli obblighi quando la combinazione dei campi visivi degli specchi lato passeggero copre almeno il 95% del campo visivo totale a livello del suolo di uno specchio di categoria IV e almeno l'85% di quello di categoria V. Il paragrafo 3 consente, in assenza di soluzioni tecniche disponibili ed economicamente sostenibili, l'uso di specchi supplementari e/o altri dispositivi di visione indiretta, purché sia raggiunta la medesima copertura minima del 95% e dell'85%.
Soluzioni tecniche nazionali e pubblicità
L'articolo 3, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione l'elenco delle soluzioni tecniche conformi e che la Commissione renda tali informazioni accessibili al pubblico di tutti gli Stati membri tramite il proprio sito web o altro mezzo appropriato.
Verifica di conformità e controlli tecnici
L'articolo 4, paragrafo 1, rinvia alla prova fornita da uno Stato membro conformemente all'articolo 3 della direttiva 96/96/CE per determinare la conformità ai criteri tecnici. Il paragrafo 2 affida alla Commissione, assistita dai comitati competenti delle direttive 96/96/CE e 70/156/CEE, l'adozione entro il 6 agosto 2008 delle misure necessarie per garantire installazione, controllo tecnico di conformità e controllo di idoneità su strada dei dispositivi.
Monitoraggio e revisione
L'articolo 5 impone alla Commissione di presentare entro il 6 agosto 2011 una relazione sull'applicazione della direttiva, corredata da uno studio sugli incidenti dovuti agli angoli ciechi riguardante tutti i veicoli e tutti i costi sostenuti; la relazione deve essere accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della legislazione vigente sulla base di un'analisi costi-benefici più completa.
Recepimento nazionale
L'articolo 6 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 6 agosto 2008 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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