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direttiva

Direttiva 2007/48

Direttiva 2007/48/CE della Commissione, del 26 luglio 2007 , che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2003/90/CE, che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. L’intervento consiste essenzialmente nella sostituzione degli allegati relativi alle specie per le quali gli esami devono conformarsi ai protocolli UCVV o, in mancanza, alle linee direttrici UPOV. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 ottobre 2007 e applicarle dal 1º novembre 2007, con una clausola transitoria per gli esami già iniziati.

Modifica gli allegati della direttiva 2003/90/CE aggiornando l’elenco delle specie agricole per le quali si applicano i protocolli UCVV o le linee direttrici UPOV per gli esami varietali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri in quanto tenuti a conformare le proprie disposizioni interne ai criteri armonizzati per l’esame delle varietà delle specie di piante agricole iscritte nei cataloghi nazionali e nel catalogo comune. Riguarda gli esami delle varietà delle specie elencate negli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE, come sostituiti dalla presente direttiva, con una disciplina transitoria per gli esami iniziati prima del 1º novembre 2007. È prevista l’applicazione nel contesto del SEE. Non disciplina direttamente operatori privati, ma incide sulle procedure nazionali di iscrizione varietale e di controllo tecnico.

Aggiornamento dei criteri tecnici per l’esame delle varietà delle piante agricole

La direttiva 2007/48/CE della Commissione modifica la direttiva 2003/90/CE, che dà attuazione all’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole. L’intervento risponde all’esigenza di allineare gli elenchi tecnici agli ulteriori protocolli elaborati dall’UCVV e alle linee direttrici aggiornate dall’UPOV, così da mantenere uniformi i criteri minimi di esame delle varietà negli Stati membri.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2003/90/CE era stata adottata per garantire che le varietà inserite nei cataloghi nazionali rispettassero, ove esistenti, le linee direttrici dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) sui caratteri minimi oggetto di esame e sulle condizioni minime di prova; in mancanza, si applicavano le linee direttrici UPOV. Poiché nel frattempo sono stati adottati nuovi protocolli e aggiornate varie linee direttrici, la Commissione ha ritenuto necessario modificare gli allegati della disciplina del 2003.

Ambito di applicazione

La direttiva non introduce un autonomo sistema sostanziale di autorizzazione, ma incide sulle modalità di esame delle varietà delle specie di piante agricole iscritte nei cataloghi nazionali e, per riflesso, nel catalogo comune. Il destinatario diretto è lo Stato membro, chiamato a recepire le modifiche nei propri atti interni; l’effetto operativo riguarda le autorità competenti per i test varietali e per l’iscrizione delle varietà.

Aggiornamento degli allegati tecnici

L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con l’elenco aggiornato contenuto nell’allegato della direttiva 2007/48/CE.

  • L’allegato I ricomprende le specie conformi ai protocolli sui test dell’UCVV, tra cui pisello da foraggio, colza, semi di girasole, avena, orzo, riso, segale, triticale, frumento, frumento duro, granturco, patata e lino.
  • L’allegato II ricomprende le specie conformi alle linee direttrici UPOV, tra cui varie specie di agrostide, bromo, dactilis, festuche, logli, fleolo, lupini, erba medica, trifogli, favino, veccia, navone, rafano oleifero, arachide, ravizzone, cartamo, cotone, papavero, senape bianca, soia e sorgo.

Per ciascuna specie sono indicati i relativi protocolli o linee direttrici e le rispettive date, con rinvio ai siti web dell’UCVV e dell’UPOV per il testo integrale.

Disciplina transitoria

L’articolo 2 introduce una clausola transitoria: per gli esami iniziati prima del 1º novembre 2007, gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione della direttiva 2003/90/CE precedente alla modifica. La disposizione lascia quindi un margine di scelta agli Stati per gestire la continuità amministrativa delle istruttorie già avviate.

Recepimento, applicazione e notifiche

L’articolo 3 impone un termine preciso di trasposizione: entro il 31 ottobre 2007 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza tra tali misure e la direttiva.

Le misure di recepimento si applicano dal 1º novembre 2007. Quando adottano le disposizioni interne, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di richiamo sono lasciate alla scelta nazionale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Aspetti pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese sementiere, breeder o enti di prova, la direttiva rileva soprattutto perché aggiorna i parametri tecnici cui le autorità nazionali devono conformarsi nell’esame varietale. In concreto, dal 1º novembre 2007 gli esami devono essere condotti secondo gli elenchi aggiornati, con possibile applicazione della disciplina previgente solo per i test già iniziati prima di tale data.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo contenuto nell’allegato della presente direttiva. L’effetto è l’aggiornamento dell’elenco delle specie conformi ai protocolli sui test dell’UCVV e di quelle conformi alle linee direttrici dell’UPOV.

Disciplina transitoria per esami già avviati

L’articolo 2 consente agli Stati membri, per gli esami iniziati prima del 1º novembre 2007, di continuare ad applicare la direttiva 2003/90/CE nella versione precedente alla modifica introdotta dalla presente direttiva.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, trasmettendo alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono applicarsi a decorrere dal 1º novembre 2007.

Obbligo di richiamo formale e comunicazione alla Commissione

Sempre l’articolo 3 prevede che, al momento dell’adozione, le misure nazionali contengano un riferimento alla presente direttiva o ne siano corredate in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. È inoltre richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.

Elenco delle specie e dei riferimenti tecnici

L’allegato sostituito elenca le specie agricole soggette ai protocolli UCVV (allegato I) e quelle soggette alle linee direttrici UPOV (allegato II), con i relativi codici e date dei protocolli/linee direttrici. Tra le specie figurano, per esempio, pisello da foraggio, colza, avena, orzo, riso, segale, triticale, frumento, granturco, patata e lino nell’allegato I, nonché varie specie foraggere e oleaginose nell’allegato II.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiale di moltiplicazioneregolamentazione varietalemercato interno

Testo integrale

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