Sentenza del 18/11/2015 n. 23559 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e dell’imposta INVIM emessi in esecuzione della sentenza della CTP di Roma n. 173/28/05, ormai passata in giudicato. Ha contestato, in particolare, la mancata comunicazione dell’ordinanza di interruzione del processo, la notificazione collettiva e impersonale dell’avviso di trattazione agli eredi e la conseguente nullità della sentenza presupposta, nonché una violazione dell’art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l’ordinanza di interruzione era stata pronunciata in udienza e non doveva essere notificata ai sensi dell’art. 134 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che gli eventuali vizi della notificazione agli eredi dovevano essere fatti valere impugnando tempestivamente la sentenza presupposta, non l’avviso di liquidazione, impugnabile soltanto per vizi propri. La sentenza presupposta era pertanto divenuta definitiva per mancata impugnazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché le considerazioni sulla comunicazione del dispositivo non costituivano la ratio decidendi della sentenza regionale. D.D. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori.
Norme richiamate
Art. 134 c.p.c.
disciplina la notifica delle ordinanze emesse fuori udienza
La norma non si applica alle ordinanze pronunciate in udienza; nel caso concreto, quindi, non era necessaria una comunicazione separata dell’ordinanza di interruzione alle parti costituite.
Art. 40 c.p.c.
ordinanza di interruzione del processo
L’interruzione pronunciata in udienza produce i propri effetti senza che sia necessaria la notificazione prevista per le ordinanze emesse fuori udienza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31
La disposizione disciplina gli avvisi e le comunicazioni relativi alla trattazione del processo tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37
La cancelleria deve comunicare il dispositivo della sentenza secondo le modalità previste dal processo tributario; eventuali vizi della comunicazione devono essere fatti valere mediante l’impugnazione della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40
Disciplina l’interruzione del processo tributario per morte della parte e gli adempimenti processuali conseguenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 41, comma 1
È stato invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti processuali dell’interruzione, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 3
Dopo l’interruzione per morte della parte, gli atti devono essere notificati agli eredi personalmente. Tuttavia, l’irregolarità della notificazione non consente di contestare direttamente l’atto successivo fondato sulla sentenza: deve essere impugnata la sentenza stessa nei termini.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto non vi è stata violazione, perché la considerazione sulla validità della comunicazione del dispositivo era meramente incidentale e non costituiva la ragione decisiva della pronuncia.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è emesso in esecuzione di una sentenza o di altro atto presupposto divenuto definitivo, l’impugnazione dell’atto successivo può riguardare soltanto i suoi vizi propri; i vizi della sentenza presupposta devono essere contestati impugnando tempestivamente quella sentenza.
- La mancata o irregolare notificazione di un atto processuale non consente, di regola, di eludere il termine per impugnare la decisione che ne è derivata, soprattutto quando la decisione sia divenuta formalmente definitiva.
- Le ordinanze pronunciate in udienza seguono un regime diverso da quelle emesse fuori udienza: per le prime non è necessariamente prevista una comunicazione separata alle parti costituite.
- In caso di morte di una parte, gli atti destinati agli eredi devono essere notificati secondo le modalità previste dalla disciplina processuale, normalmente a ciascun erede personalmente; tuttavia, l’eventuale vizio deve essere fatto valere con l’impugnazione dell’atto processuale interessato.
- Nel valutare una sentenza, occorre distinguere tra la ratio decidendi, cioè la motivazione effettivamente decisiva, e le affermazioni incidentali: soltanto la prima può fondare utilmente una censura in cassazione.
- La mancata impugnazione di una sentenza può consolidare gli effetti dell’atto presupposto e rendere inefficaci contestazioni proposte successivamente contro gli atti di riscossione o liquidazione fondati su quella sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23545 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23547 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23548 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23551 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23552 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23554 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →