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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29230/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego tacito di rimborso del 50% dell'IRPEF versata negli anni 2002-2005 da un contribuente colpito dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di Catania. Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso il 31 dicembre 2010, sostenendo che, per effetto della normativa agevolativa sopravvenuta sui soggetti interessati dal sisma, una parte dei versamenti fosse divenuta non dovuta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo tempestiva l'istanza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006, del D.P.C.M. 25 luglio 2008 e degli artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel far decorrere il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso dalla proroga al 31 dicembre 2008, mentre il dies a quo corretto era la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 31/2008 o, comunque, il 30 giugno 2008; in entrambi i casi, l'istanza del 31 dicembre 2010 sarebbe tardiva e non idonea a fondare un silenzio-rifiuto impugnabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nella fattispecie, il rimborso richiesto dal contribuente soggiaceva al termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, con decorrenza dal momento in cui si è verificato il presupposto della restituzione, individuato nella sopravvenuta parziale indebitezza dei versamenti a seguito dell'entrata in vigore della normativa agevolativa. Conseguentemente, l'istanza presentata il 31 dicembre 2010 era tardiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e la Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente, ritenendo mancante una tempestiva istanza di rimborso idonea a formare il silenzio-rifiuto. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Si applica in via residuale alla domanda di rimborso quando non vi siano discipline speciali; il termine biennale decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto della restituzione, anche se tale presupposto nasce da una sopravvenienza normativa che rende indebiti versamenti già eseguiti.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    La Corte esclude la sua applicazione come termine più favorevole nella specie, ritenendo invece operante l'art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 1, comma 1011, l. n. 296/2006

    È la disposizione agevolativa che consente ai soggetti colpiti dagli eventi sismici di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva; la sopravvenienza di tale disciplina rende in parte indebiti i versamenti già effettuati.

  • art. 36-bis d.l. n. 248/2007, conv. in l. n. 31/2008

    La Corte considera la modifica normativa e la sua entrata in vigore per individuare il momento in cui si verifica il presupposto della restituzione.

  • D.P.C.M. 25 luglio 2008

    Non è assunto come dies a quo per il decorso del termine di rimborso, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR.

  • artt. 18, 19, 22 e 27 d.lgs. n. 546/1992

    La tardività dell'istanza di rimborso rende inammissibile il ricorso originario, perché manca un valido silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi del processo tributario.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la procedura camerale in Cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di rimborso tributario, quando l'indebito nasce per effetto di una sopravvenienza normativa che rende ex post non dovuti versamenti già eseguiti, la domanda di restituzione resta soggetta al termine biennale residuale previsto dall'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, salvo disciplina speciale.
  • Il dies a quo del termine per la domanda di rimborso coincide con il momento in cui si verifica il presupposto della restituzione, cioè il momento in cui la sopravvenienza normativa fa emergere la non debenza del pagamento, non con eventuali ulteriori provvedimenti amministrativi o regolamentari successivi, se questi non costituiscono il presupposto giuridico della restituzione.
  • Se l'istanza di rimborso è tardiva, manca il presupposto per la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile e il ricorso introduttivo del contribuente deve essere dichiarato inammissibile.
  • Nella verifica della tempestività dell'istanza di rimborso, il giudice deve individuare con precisione la norma che rende il versamento non dovuto e il momento della sua efficacia, poiché da tale individuazione dipende il decorso del termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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