Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificato il 21.11.2025 e trasmesso con nota -OMISSIS-, con cui veniva disposto il trasferimento d'ufficio del dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, Dirigente di Polizia penitenziaria, matricola n. -OMISSIS-, nonché Comandante del Nucleo traduzioni e piantonamenti Provinciale di -OMISSIS-, presso la Casa di Reclusione di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di trasferimento d'ufficio presso una casa di reclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto con cui era stato disposto il suo trasferimento d'ufficio dalla sede di servizio, quale dirigente e comandante di un nucleo provinciale di traduzioni e piantonamenti, a una casa di reclusione. Dal testo emergono censure rivolte alla legittimità del trasferimento e alla sua incidenza sulle condizioni personali e familiari del ricorrente. La controversia cautelare verteva, in particolare, sulla possibilità per l'Amministrazione di procedere all'assegnazione d'ufficio e sulla sussistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris, all'esito del primo sommario esame. Ha valorizzato l'art. 3, comma 2, del Provvedimento del Capo Dipartimento dell'8 marzo 2023, secondo cui le manifestazioni di disponibilità dei dipendenti non sono vincolanti e l'Amministrazione può conferire gli incarichi anche d'ufficio, tenendo conto della specificità degli incarichi, delle valutazioni dei profili individuali dei dirigenti e dell'eventuale assenza di disponibilità per la sede. Il giudice ha inoltre ritenuto adeguatamente evidenziate nei provvedimenti impugnati le esigenze di servizio connesse alla necessità di un comando stabile presso l'istituto penitenziario di primo livello e l'assenza di manifestazioni di disponibilità per quella sede. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché le difficoltà personali e familiari dedotte sono state considerate ordinariamente connesse al mutamento della sede di servizio e non idonee a integrare un pregiudizio grave e irreparabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre oneri di legge, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare presuppone la sussistenza di elementi sufficienti quanto alla fondatezza della domanda e di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il TAR ha escluso entrambi i presupposti.

  • art. 3, comma 2, Provvedimento del Capo Dipartimento dell'8 marzo 2023

    le manifestazioni di disponibilità eventualmente formulate dai dipendenti non sono vincolanti per l’Amministrazione

    L'Amministrazione può assegnare gli incarichi anche d'ufficio, considerando la specificità dell'incarico, le valutazioni dei profili individuali dei dirigenti e l'assenza di disponibilità per la sede.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, unitamente alla disciplina europea e all'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • Nel conferimento degli incarichi al personale del Corpo di polizia penitenziaria, le manifestazioni di disponibilità espresse dai dipendenti non vincolano l'Amministrazione, che può procedere all'assegnazione d'ufficio quando ciò sia giustificato dalla specificità dell'incarico, dalla valutazione dei profili individuali e dalle esigenze organizzative e di servizio.
  • In sede cautelare, l'esistenza di esigenze di servizio adeguatamente esplicitate e l'assenza di disponibilità per la sede da coprire possono sostenere, a un primo sommario esame, la legittimità di un trasferimento o di un'assegnazione d'ufficio.
  • Le difficoltà personali e familiari normalmente derivanti dal trasferimento della sede di servizio, in assenza di circostanze eccezionali ulteriormente dimostrate, non integrano di per sé un pregiudizio grave e irreparabile ai fini dell'art. 55 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.