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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05576/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un'intimazione di pagamento notificata per un rilevante importo, fondata su un pregresso avviso di accertamento relativo a IRPEF 2009. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto presupposto e impugnava l'intimazione. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per asserita mancata prova della notifica all'agente della riscossione, ritenuto litisconsorte necessario. In appello, la commissione regionale accertava invece che il ricorso introduttivo era stato regolarmente notificato anche all'agente della riscossione e decideva nel merito, ritenendo validamente notificato l'avviso di accertamento perché il trasferimento del domicilio fiscale all'estero non era ancora opponibile all'Amministrazione al momento della notifica. Il ricorrente deduceva: 1) che, una volta riconosciuto l'errore del primo giudice sull'inammissibilità, la CTR avrebbe dovuto annullare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice; 2) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che l'avviso di accertamento era inesistente o nullo perché notificato con modalità non corrette e perché il trasferimento della residenza all'estero era precedente a quanto ritenuto dalla CTR; 3) e 4) omessa pronuncia sui motivi di merito contro l'avviso di accertamento, che la CTR avrebbe assorbito senza esaminarli.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la rimessione al primo giudice nel processo tributario è consentita solo in ipotesi tassative e che l'erronea dichiarazione di inammissibilità per difetto di notifica a un litisconsorte necessario non rientra tra esse; pertanto la CTR ha correttamente deciso la causa nel merito. Ha poi rigettato il secondo motivo, valorizzando l'accertamento di fatto della CTR secondo cui il trasferimento di residenza all'estero era avvenuto il 28 marzo 2013 e la notifica dell'avviso il 3 aprile 2013, quindi entro il termine di trenta giorni che rende opponibile la variazione del domicilio fiscale all'Amministrazione. La Corte ha inoltre chiarito che, nella fattispecie, non ricorrevano i presupposti dell'irreperibilità assoluta ex art. 60 d.P.R. 600/1973, poiché il notificatore aveva rinvenuto il portiere e aveva seguito la procedura prevista dall'art. 139 c.p.c. con consegna al portiere e raccomandata informativa. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti, poiché i vizi dell'atto presupposto possono essere fatti valere contro l'atto successivo solo se il primo non sia stato validamente notificato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti dell'agente della riscossione non costituito.

Norme richiamate

  • artt. 16, 22 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati dal ricorrente per contestare l'inammissibilità dichiarata dal primo giudice e dedurre vizi processuali; la Corte esclude che il caso imponesse la rimessione al primo giudice.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    Invocati dal ricorrente a sostegno della necessità di tutela del contraddittorio e del doppio grado; la Corte richiama il principio per cui il doppio grado non ha garanzia costituzionale.

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    La Corte distingue tra notificazione con consegna al portiere e raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. e notificazione per irreperibilità assoluta ex art. 140 c.p.c., escludendo quest'ultima nel caso concreto.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La variazione del domicilio fiscale è opponibile all'Amministrazione solo dopo trenta giorni; prima di tale termine l'Ufficio può notificare al domicilio fiscale ultimo noto.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nei motivi come norma processuale/probatoria relativa all'accertamento; i relativi motivi restano assorbiti.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dal ricorrente nei motivi di merito; la Corte non lo esamina per assorbimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio nei limiti in cui i motivi di merito risultano assorbiti dalla validità della notifica dell'atto presupposto.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La rimessione al primo giudice è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma; non ricorre nella specie.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma sul sindacato di legittimità richiamata per i motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata per i motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la rimessione della causa al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dall'art. 59 d.lgs. n. 546/1992; fuori da tali ipotesi, il giudice d'appello, una volta riformata la decisione di inammissibilità, deve trattenere la causa e decidere nel merito.
  • La variazione del domicilio fiscale del contribuente non è immediatamente opponibile all'Amministrazione finanziaria: essa produce effetti solo decorsi trenta giorni dalla variazione, sicché la notifica eseguita prima di tale termine presso il domicilio fiscale ultimo noto è valida.
  • Per gli atti tributari, la notificazione ex art. 140 c.p.c. presuppone l'irreperibilità relativa del destinatario, mentre la disciplina speciale dell'irreperibilità assoluta si applica solo quando il notificatore accerti che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto e tale circostanza risulti dalle ricerche svolte.
  • Se l'avviso di accertamento prodromico all'atto successivo è stato validamente notificato, i vizi di merito di quell'atto non possono essere fatti valere in via derivata contro l'atto successivo, salvo deduzione di vizi propri di quest'ultimo.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla data di trasferimento della residenza e sulle modalità della notifica è insindacabile in cassazione se non specificamente censurato nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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